Cassazione Penale, Ordinanza n. 03600/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 gennaio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso investiva tre profili: il primo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo e il terzo relativi alla valutazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la tenuità del fatto dovesse essere riconosciuta e che il trattamento sanzionatorio fosse stato eccessivamente severo; la Corte di cassazione rileva invece che la relativa richiesta era stata formulata in modo generico e che le ulteriori censure miravano a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era generica e comunque incompatibile, nel caso concreto, con la gravità della condotta, l'intensità del dolo e la pervicacia oppositiva dell'imputato; ha inoltre osservato che per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la particolare tenuità era comunque esclusa per legge quando il fatto riguarda operanti nell'esercizio delle funzioni. I motivi sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche sono stati reputati diretti a sollecitare un nuovo giudizio di merito e, in ogni caso, manifestamente infondati perché la corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato precedenti penali, maggior pericolosità, gravità delle condotte e dato personologico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una specifica e non generica deduzione; inoltre non è applicabile, nel caso richiamato, al delitto di resistenza quando il fatto riguarda operanti nell'esercizio delle funzioni, e comunque è incompatibile con una condotta grave, dolosa e ostinatamente oppositiva.
Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la particolare tenuità del fatto non può operare per espressa esclusione quando il fatto concerne operanti nell'esercizio delle funzioni.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità delle condotte e del dato personologico, in assenza di elementi positivamente valutabili.
La recidiva può essere ritenuta valorizzando i precedenti penali e il loro significato indicativo di una maggiore pericolosità dell'agente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere puntualmente allegata e motivata; deduzioni generiche non consentono un effettivo scrutinio del relativo presupposto.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la concreta modalità del fatto, l'intensità del dolo e la pervicacia dell'azione indicano una significativa offensività.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale la particolare tenuità del fatto è esclusa nei casi in cui la norma prevede espressamente l'operatività del reato rispetto a soggetti che agiscono nell'esercizio delle funzioni.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, senza denunciare vizi logico-giuridici effettivi, sono inammissibili in cassazione.
- La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche possono essere motivati facendo leva sui precedenti penali, sulla maggiore pericolosità desumibile dal comportamento e sulla gravità concreta della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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