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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48391/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, dichiaratosi terzo titolare del diritto di proprietà sulla Fiat 500 targata ER673BR, oggetto di sequestro preventivo nell'ambito di indagini penali a carico di Zhang 3in Lian e Lin A Tong, aveva proposto ricorso al giudice del riesame. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato da difensore privo di procura speciale. Il ricorrente ha sostenuto che la procura rilasciata al proprio difensore (Avv. Formica) recava l'intestazione di "procura speciale" e un mandato ampio ("in ogni stato e grado del processo"), comprensivo dell'impugnazione del sequestro, e in subordine ha chiesto la regolarizzazione della procura ai sensi degli artt. 182 e 183 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la procura, pur non contenendo formule sacramentali, esplicitava sufficientemente la volontà del conferente e nominava il difensore "procuratore speciale" con ampia facoltà ("in ogni stato e grado"). Pertanto la procura è stata considerata idonea a rappresentare il ricorrente nel giudizio di riesame. L'ordinanza del Tribunale di Firenze è stata annullata e la causa rimandata al Tribunale di Firenze perché esamini nel merito la fondatezza dell'istanza di dissequestro/restituzione del bene. Il ricorso di inammissibilità proposto dal Pubblico Ministero non è stato accolto nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 182 cod. proc. civ.

    Norma sul regolamento e sulla regolarizzazione della procura nel processo civile. La Corte osserva che i rimedi di regolarizzazione tipici del processo civile non sono automaticamente applicabili al giudizio penale, ma la validità del mandato può essere valutata sul tenore letterale e sulla volontà effettiva del conferente.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Norma connessa alle modalità e agli effetti della procura nel processo civile; richiamata a corredo della richiesta di regolarizzazione subordinata del ricorrente. La Corte sottolinea la distinzione tra regole civili e valutazione del giudice penale.

  • art. 324, comma 5 c.p.p.

    Norma relativa alla competenza per il riesame e agli effetti del rinvio: la Cassazione ha annullato e rinviato al Tribunale competente ai sensi di tale norma affinché decida sul merito.

  • Corte di cassazione, Sez. III pen., 3 luglio 2018, n. 29858

    Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2018, n. 29858

    Giurisprudenza che afferma la necessità della procura speciale per la parte che dichiari diritti autonomi rispetto al sequestro, e che osserva la difficoltà di applicare i principi di regolarizzazione civilistica al giudizio penale.

  • Corte di cassazione, Sez. IV pen., 28 gennaio 2020, n. 3445

    Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 gennaio 2020, n. 3445

    Decisione che conferma che il mandato deve considerarsi valido anche se espresso in forma non rigorosa, purché il tenore della procura esprima chiaramente la volontà del mandante.

  • Corte di cassazione, Sez. VI pen., 18 gennaio 2022, n. 2132

    Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 gennaio 2022, n. 2132

    Giurisprudenza indicativa che, in analoghe fattispecie di impugnazione di provvedimenti di dissequestro, ha ritenuto sufficiente la capacità interpretativa della procura per valutarne la portata anche in assenza di formule sacramentali.

Massime di principio

  • Per il soggetto terzo che richiede la revoca di un sequestro preventivo è necessaria la rappresentanza da parte di un difensore munito di procura speciale, ma la forma non deve necessariamente contenere formule "sacramentali" purché emerga chiaramente la volontà di conferire i poteri per quel giudizio.
  • La procura è valutata nel suo tenore letterale e nel complesso del contenuto: la presenza di locuzioni quali "procura speciale" e "in ogni stato e grado del processo" e l'indicazione del procedimento penale sono elementi fortemente indicativi di idoneità.
  • I rimedi di regolarizzazione tipici del processo civile (art. 182 e 183 c.p.c.) non si applicano automaticamente al giudizio penale; tuttavia il giudice penale può interpretare la procura per conservare l'efficacia dell'atto quando la volontà del mandante è chiaramente desumibile.
  • In caso di dubbio sulla portata della procura, è preferibile che il difensore alleghi al ricorso una procura redatta in modo esplicito (menzione del potere di impugnare misure cautelari e del procedimento interessato) per evitare eccezioni di inammissibilità formale.
  • Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità per carenza di procura e la Cassazione ritiene che la procura fosse invece idonea, la decisione viene annullata e la causa rinviata al giudice di merito per esaminare il merito della richiesta di dissequestro/restituzione.

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