Ordinanza n. 448/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 24.09.2025, notificata all'interessato il 10.10.2025, con cui è stato disposto che “il programma di protezione è revocato nei confronti del collaboratore di giustizia-OMISSIS- e della familiare inclusa nello stesso programma” (allegato 1); nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia e della familiare inclusa
Esito
Favorevole al ricorrente (collaboratore di giustizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Commissione Centrale adottata il 24 settembre 2025 e notificata il 10 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del programma di protezione. Dal testo emergono, quali elementi controversi, i divergenti pareri delle autorità inquirenti locale e nazionale sulla cessazione del programma, in particolare il parere contrario della DDA di Bari del 18 settembre 2025, reiterativo di un precedente parere non favorevole e non seguito da un ulteriore parere della DNAA. È inoltre emerso che la Procura della Repubblica di Genova ha rinviato a giudizio il ricorrente, unitamente ad altri imputati, per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; il TAR ha ritenuto opportuno acquisire gli sviluppi processuali e chiarire il ruolo del ricorrente nella vicenda ai fini della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze prospettate dal ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Considerati i divergenti pareri delle autorità inquirenti e la sopravvenuta circostanza del rinvio a giudizio, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026, per approfondire nel merito la legittimità della revoca e il ruolo del ricorrente nella vicenda penale. Nelle more ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L'ordinanza non definisce il giudizio di annullamento.
Norme richiamate
La delibera impugnata è stata adottata dalla Commissione Centrale istituita ai sensi della disposizione; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
le esigenze prospettate dal ricorrente possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione della trattazione in udienza pubblica del ricorso
La fissazione dell'udienza pubblica di merito può costituire, insieme alla tutela cautelare, una modalità di protezione delle esigenze della parte quando occorra un approfondimento proprio della sede di merito.
artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1, DPR 309/1990
Le disposizioni sono richiamate per individuare il reato contestato al ricorrente nel procedimento penale il cui sviluppo è ritenuto rilevante per la decisione amministrativa.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un programma di protezione richiede l'approfondimento di divergenti pareri delle autorità inquirenti e di sopravvenuti sviluppi penali rilevanti per il ruolo dell'interessato, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione alla sede pubblica di merito e sospendere nelle more l'efficacia dell'atto impugnato.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito può concorrere alla tutela cautelare quando la controversia richieda un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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