Cassazione Penale, Sentenza n. 37156/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione per violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per presunto bis in idem: la difesa contestava che l'imputato avesse già subito una sanzione disciplinare (esclusione dalle attivita' in comune per 10 giorni) per lo stesso fatto e chiedeva che la Corte dichiarasse il divieto del doppio processo e, conseguentemente, emettesse sentenza ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. Sosteneva inoltre che la sanzione disciplinare avesse natura penale ai sensi dell'art. 6 CEDU e dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
La decisione
Il ricorso e' stato accolto in via preliminare per effetto del decesso del ricorrente: e' stato prodotto certificato di morte (decesso 23/05/2025) e la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato. Di conseguenza non e' stata esaminata la questione di merito relativa al bis in idem e alla natura penale della sanzione disciplinare. In precedenza il Tribunale di Palermo (30/06/2023) aveva dichiarato la responsabilita' penale di Concetto Iozia per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) relativo al danneggiamento di un lavandino in data 7/10/2016, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Palermo il 19/12/2024; tuttavia la procedura di cassazione si e' chiusa con l'annullamento per estinzione del reato a causa della morte.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per il quale l'imputato era stato condannato (danneggiamento aggravato); la Corte ha richiamato tale articolo per ricostruire il fatto originario, ma la pronuncia di cassazione non ha approfondito il merito per effetto dell'estinzione del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dal ricorrente come motivo di cassazione (violazioni di legge). La Corte ha rilevato la questione ma, in via preliminare, ha ritenuto assorbente il decesso dell'imputato, quindi non si e' pronunciata sulle censure sostanziali ai sensi di tale articolo.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di duplicazione di sanzioni (bis in idem). La Corte di cassazione non ha deciso sulla fondatezza della doglianza perche' il procedimento penale si e' estinto per morte dell'imputato.
Norma richiesta dalla difesa per ottenere una sentenza ai fini del bis in idem. Anche su questo punto la Corte non ha pronunciato perche' ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa per sostenere che la sanzione disciplinare avesse natura penale e quindi avrebbe attivato le garanzie del processo penale. La Corte non si e' pronunciata sul punto sostanziale a causa dell'estinzione del reato.
art. 4, Protocollo 7 CEDU
Invocato in correlazione all'art. 6 CEDU per la regola del bis in idem davanti alle autorita' penali. Anche su questo riferimento la Corte non ha adottato una valutazione di merito per effetto del decesso del ricorrente.
Massime di principio
- Se l'imputato muore durante il processo di impugnazione, il reato si estingue e la Corte puo' annullare la sentenza senza rinvio; in tal caso le questioni di merito sollevate diventano in massima parte improcedibili e non vengono decise.
- Un ricorso per cassazione fondato su violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) richiede che sia accertata la coincidenza materiale e giuridica tra sanzioni: se il processo penale prosegue ma poi si estingue per morte, la Corte puo' non decidere sul punto preliminarmente invocato.
- Le doglianze basate sulla qualificazione di una sanzione disciplinare come 'penale' ai sensi della CEDU (art. 6 e Protocollo 7) vanno tempestivamente documentate e collegate alla giurisprudenza della Corte EDU; tuttavia, se il procedimento penale si estingue per cause sopravvenute (es. decesso), il giudice nazionale puo' non pronunciarsi sul merito.
- La produzione del certificato di morte e' determinante per ottenere l'estinzione del reato: documentazione ufficiale e tempestiva permette alla Corte di dichiarare estinto il reato e di chiudere il procedimento senza ulteriori accertamenti.
- L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato si limita all'aspetto penale: eventuali conseguenze amministrative o disciplinari pregresse o successive potrebbero richiedere interventi specifici in altri rami del diritto e non sono necessariamente riassorbite dall'estinzione penale.
- Quando si contesta il bis in idem invocando norme sovranazionali (CEDU), e' utile citare e confrontare la giurisprudenza di merito nazionale e della Corte EDU per dimostrare la 'natura penale' della sanzione disciplinare secondo i criteri internazionali (natura, gravita', finalita').
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