Cassazione Penale, Sentenza n. 1053/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti colpevoli di violenza privata (capo 2: sostituzione serrature che avrebbe impedito/reso difficoltoso l'accesso alle scuderie di proprietà di Ricci e locate a Convertini) e, per Giuseppe, di tentata violenza privata (capo 3: minaccia di far esplodere la masseria per ottenere la risoluzione del contratto di affitto). Le censure dedotte: inesistenza o insufficienza di prove in ordine alla violenza privata (anche perché le scuderie avrebbero avuto due ingressi), carenza di elementi per ascrivere il concorso a Francesco e Massima (mancanza di contatti e prova del previo accordo), inesistenza della minaccia idonea a integrare il tentativo per Giuseppe (si sarebbe trattato di mera prospettazione di vie legali o parole rivolte solo all'affittuaria), decorrenza della prescrizione anteriore alla sentenza di appello (incertezza della data dei fatti), vizi motivazionali nel trattamento sanzionatorio e nelle statuizioni civili (insufficiente motivazione sul danno e sulla provvisionale).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ne ha respinto i motivi. Ha ritenuto irrilevante che esistesse un accesso alternativo: la sostituzione della serratura di uno degli ingressi, impedendo o rendendo disagevole l'esercizio dei diritti del proprietario e dell'affittuaria, integra la violenza privata. Ha confermato il concorso di Francesco e Massima sulla base della loro adesione e collaborazione al comportamento posto in essere da Giuseppe (valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità). Ha altresì ritenuto provata la minaccia di Giuseppe (frase minacciosa di "distruggere la masseria se non fosse stata soddisfatta la sua richiesta") idonea al tentativo di violenza privata. La prescrizione è stata calcolata facendo riferimento al periodo febbraio-marzo 2012 e, tenendo conto dei 121 giorni di sospensione ex art. 159 c.p., il termine è decorso dopo la sentenza di appello. Sono state confermate le statuizioni civili e il diniego delle attenuanti generiche; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e, in solido, a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa come criterio generale per la valutazione degli indizi; la Corte ritiene però che le deduzioni difensive mirassero a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che la valutazione indiziaria operata dai giudici di merito fosse congrua.
Applicato per il computo della prescrizione: i giudici hanno considerato i 121 giorni di sospensione previsti dall'art. 159 c.p. nel calcolo del termine prescrizionale, ritenendo che la prescrizione sia decorso dopo la sentenza di appello.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, scegliendo elementi di fatto ai sensi dell'art. 133 che non sono sindacabili in sede di legittimità salvo contraddittorietà.
Massime di principio
- La modifica o la sostituzione di serrature che impedisca o renda comunque disagevole l'accesso legittimo a un luogo può integrare il reato di violenza privata anche se esiste un accesso alternativo: rileva l'effetto sulla libera determinazione dell'offeso, non la totale impossibilità di accesso.
- La responsabilità per concorso nel reato può fondarsi su adesione e collaborazione concrete alla condotta principale; il mero rapporto di proprietà (es. proprietari di animali) non è automaticamente decisivo, ma può concorrere se dai fatti emerge una partecipazione concordata.
- Le minacce esplicite di distruzione o gravi danneggiamenti, rivolte per creare timore e indurre determinati comportamenti (es. risoluzione di un contratto), possono integrare il tentativo di violenza privata se risultano idonee e dirette al fine illecito; le valutazioni sulla credibilità e rilevanza probatoria delle minacce sono di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione.
- I motivi di ricorso che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in sede di legittimità.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione previsti dalla legge (art. 159 c.p.) e ai riferimenti temporali che i giudici di merito individuano sulla base delle emergenze processuali; contestare genericamente l'incertezza della data senza indicare elementi concreti è inefficace.
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto e motivazionale del giudice di merito: per impugnare efficacemente è necessario indicare specifici errori o omissioni nella valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
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