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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33689/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione della presunzione di innocenza (art. 27 Cost., art. 6 §2 CEDU, direttiva UE 2016/343 recepita dal d.lgs. n.188/2021) per valutazione basata su mera verosimiglianza e mancato confronto con la versione dell'imputato; (2) vizio in ordine alla prova dell'elemento soggettivo e presunta inversione dell'onere della prova, nonché carenza di considerazione della prova difensiva (assenza di telefonate riconducibili); (3) richiesta di riqualificazione del fatto a furto di cosa smarrita (art. 624 c.p.) con conseguente improcedibilità per remissione di querela; (4) mancata e insufficiente motivazione circa la richiesta subordinata di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati: i giudici di merito hanno compiuto apprezzamenti fattuali ben motivati (ritenuta implausibile la versione dell'imputato in ordine al ritrovamento casuale del cellulare) e non sussiste nullita' logica o contraddittorieta' tale da integrare i vizi rilevabili ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; inoltre, la prova dell'elemento soggettivo nella ricettazione puo' essere desunta anche da elementi indiziari e dal silenzio del ricevente sulla provenienza della cosa. La richiesta di riqualificazione costituisce diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione. Quanto al quarto motivo, la domanda di applicazione di art. 131-bis c.p. è stata riconosciuta tardiva (proposta in sede di integrazione conclusioni del 27/11/2023 e non tempestivamente dedotta in appello) e quindi non devoluta correttamente ai giudici di merito: la eventuale carenza di motivazione su motivi tardivi non è sindacabile in cassazione. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la condanna del ricorrente è fondata su tale fattispecie e la Corte ritiene che l'elemento soggettivo possa essere provato anche per indizi e per l'omissione di spiegazioni sulla provenienza della cosa.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; la difesa aveva chiesto la riqualificazione a furto di cosa smarrita, ma la Corte ha ritenuto che si tratti di differente ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che, pur essendo applicabile anche alla ricettazione attenuata dopo la sentenza Corte cost. n.156/2020, la richiesta deve essere tempestiva e devoluta ai giudici di merito, altrimenti la relative doglianze risultano tardive e non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 27 Cost.

    Principio della presunzione di innocenza; invocato dal ricorrente ma la Corte rileva che non sussiste violazione salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o decisiva ai sensi di art. 606 c.p.p.

  • art. 6 §2 CEDU

    Disposizione sulla presunzione di innocenza nell'ambito della Convenzione europea; richiamata ma non ritenuto che vi sia stata violazione, in assenza di illogicità manifesta della motivazione di merito.

  • Direttiva UE 2016/343 (recepita dal d.lgs. n. 188 del 2021)

    Direttiva UE 2016/343; d.lgs. n. 188 del 2021

    Richiami alle garanzie processuali dell'imputato; la Corte la prende in considerazione ma ritiene che i principi siano rispettati dalla motivazione di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione e relativo articolato; citata in relazione alla formulazione dei motivi di impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Causa di annullamento per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; la Corte rileva che tale vizio non sussiste nella fattispecie poiché la ricostruzione difensiva non è inconfutabile ma una mera ipotesi alternativa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive il riassunto dei motivi di ricorso nella comunicazione per la corte; il ricorso è stato riassunto nei termini previsti.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; la procedura è stata seguita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità; applicata dalla Corte per liquidare sanzione e spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2020

    Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 21/07/2020

    Sentenza che ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità anche alla ricettazione attenuata; rilevante per la discussione sull'art. 131-bis, ma la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di sindacare la tardiva deduzione in questa sede.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Novellazione dell'art. 131-bis c.p. citata dalla Corte; richiamata nel ragionamento sulla tempestività delle istanze per la particolare tenuità.

Massime di principio

  • Le valutazioni di merito e gli accertamenti fattuali della Corte territoriale sono vincolanti in Cassazione salvo che emergano illogicità manifeste, contraddizioni decisive o incompletezze tali da integrare i vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La presunzione di innocenza e le garanzie processuali (Cost., CEDU, direttive UE) sono tutelate in cassazione solo se la decisione impugnata mostra vizi motivazionali effettivi e rilevanti; un'ipotesi alternativa plausibile proposta dalla difesa non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
  • Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere dedotto anche da elementi indiziari, dal comportamento dell'agente e dal mancato convincente chiarimento sulla provenienza della cosa; ciò non significa inversione dell'onere della prova se il giudice valuta complessivamente le prove.
  • La riqualificazione del fatto (es. da ricettazione a furto di cosa smarrita) è tipicamente questione di fatto e ricostruzione probatoria riservata ai giudici di merito; in Cassazione è sindacabile solo se sussiste errore di diritto o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Le istanze volte a far valere benefici normativi sopravvenuti (es. applicazione art. 131-bis) devono essere tempestive e correttamente devolute al giudice competente; deduzioni tardive possono essere escluse dalla cognizione in Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che risulta infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente secondo art. 616 c.p.p.

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