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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente, inquadrata al 4° livello, a una selezione interna del 2014 per il conferimento di posizioni organizzative presso un'azienda sanitaria pubblica. La lavoratrice ha dedotto che la selezione fosse stata condotta illegittimamente, perché l'incarico era stato attribuito a una collega senza adeguata comparazione dei curricula, dell'esperienza, dei requisiti culturali e professionali. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando l'illegittimità della procedura e liquidando un risarcimento per perdita di chance pari a 7.000 euro. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria, pur affermando che l'azienda aveva l'obbligo di motivare la scelta comparativa e che la procedura era contraria al CCNL e al regolamento attuativo per difetto di comparazione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; violazione dei requisiti dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c.; pronuncia su questioni non devolute; omissione di conferma, almeno parziale, dell'illegittimità delle delibere; violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c. e del CCNL; nonché motivazione apparente della sentenza di appello, poiché la Corte avrebbe dichiarato illegittima la selezione ma poi non avrebbe esaminato in concreto gli elementi utili a verificare la chance di vittoria della ricorrente e il danno subito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il settimo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente e quindi nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. Gli altri motivi sono stati rigettati; il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre se la decisione di merito, pur senza espressa statuizione, rigetta implicitamente l'eccezione o decide la questione nel merito; inoltre non vi è omessa pronuncia quando il tema sia stato comunque affrontato, anche implicitamente, dal giudice.

  • art. 434 c.p.c.

    nel testo risultante dalla riforma del 2012, l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza formalismi sacramentali o necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve essere specifico ma non richiede formule solenni; è sufficiente che consenta di individuare le parti della decisione contestate e le ragioni della critica.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    la censura è stata esaminata congiuntamente ad altre doglianze, ma non ha trovato accoglimento perché la sentenza di appello era solo parzialmente riformatoria e non totalmente sostitutiva del primo grado.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato con gli artt. 99 e 112 c.p.c. e con il CCNL per contestare la mancata conferma dell'illegittimità delle delibere, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce del tenore complessivo della sentenza impugnata.

  • art. 99 c.p.c.

    invocato quale parametro della domanda e della devoluzione della controversia, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla quando manca, è apparente, perplessa o incomprensibile; il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato il principio del minimo costituzionale della motivazione, la cui mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è il parametro processuale attraverso cui sono stati fatti valere i vizi di nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione degli artt. 112, 434 e 132 c.p.c. e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale, ma il motivo relativo non è stato accolto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte richiama la riforma del 2012 per affermare che non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • CCNL Sanità pubblica 1998-2001

    richiamato in relazione all'obbligo di motivare comparativamente la scelta del candidato per le posizioni organizzative e alla correttezza della procedura selettiva.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, definisca la causa in modo incompatibile con essa o la assorba implicitamente nella decisione resa.
  • Nel giudizio di appello introdotto dopo la riforma del 2012, l'atto è valido se consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
  • La motivazione è nulla quando sia solo apparente: non basta un richiamo astratto ai principi applicabili se il giudice non esamina concretamente gli elementi di fatto decisivi e non compie la valutazione richiesta dalla domanda.
  • In materia di risarcimento da perdita di chance, chi agisce deve allegare e provare gli elementi da cui desumere una concreta probabilità di conseguire il bene della vita perduto; il giudice, però, deve comunque confrontarsi con gli elementi istruttori offerti e svolgere una valutazione effettiva della possibilità di successo.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: solo la mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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