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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26910/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Visco, detenuto nella Casa di lavoro di Vasto, era imputato per danneggiamento di arredi e utensili di un reparto della casa di lavoro (art. 635 c.p. con riferimento all'art. 625 n.7), con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela ritenendo applicabile la punibilità a querela prevista dall'ultimo comma dell'art. 635 (parte riferita a "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"). Il Procuratore ricorreva per cassazione sostenendo che il fatto è procedibile d'ufficio perché ricade nelle ipotesi di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 (cose destinate a pubblico servizio/utile o esistenti in uffici pubblici), e che il Tribunale aveva erroneamente confuso la fattispecie rilevante con quella delle cose esposte alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'ultimo comma dell'art. 635 c.p. limita la punibilità a querela solo alle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede (ex art. 625, comma 1, n. 7). Invece le altre ipotesi previste dall'art. 625 n. 7 (tra cui le cose destinate a pubblico servizio o esistenti in uffici pubblici) restano procedibili d'ufficio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; ... Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa

    La Corte interpreta l'ultimo comma come limitativo: la punibilità a querela si applica solo quando il fatto riguarda cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede; nelle altre ipotesi indicate dall'art. 625 n.7 la punibilità resta d'ufficio.

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 7

    Il richiamo sancisce diverse categorie di "cose"; la Corte precisa che alcune di esse (come quelle destinate a pubblico servizio o esistenti in uffici pubblici) comportano procedibilità d'ufficio, mentre solo le "cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede" determinano la procedibilità a querela.

  • art. 469, comma 1, cod. proc. pen.

    Poiché la sentenza del Tribunale era inappellabile, il Pubblico ministero poteva proporre ricorso per cassazione deducendo violazione di legge; la Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando il danneggiamento riguarda cose "esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede" (ex art. 625, comma 1, n. 7), la norma prevede la punibilità a querela: occorre quindi la querela della persona offesa per procedere.
  • Se il danneggiamento riguarda invece cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità o cose esistenti in uffici pubblici (ipotesi ricomprese nell'art. 625 n.7 diverse da quelle "esposte alla pubblica fede"), il reato è procedibile d'ufficio e non richiede querela.
  • È essenziale distinguere la specifica fattispecie prevista dall'art. 625 n.7 per capire la procedibilità: l'elemento "esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede" non va esteso ad altre categorie previste dallo stesso numero.
  • Se una sentenza di merito (inappellabile) applica erroneamente la rilevanza della querela ove la legge prevede procedibilità d'ufficio, il Pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e ottenere l'annullamento della decisione.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando la correzione richiede l'applicazione diretta della legge e non nuove valutazioni di fatto; nel caso di errata qualificazione giuridica della fattispecie il processo può essere riaperto davanti al giudice competente in diversa composizione.

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