Cassazione Penale, Ordinanza n. 36119/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, che manteneva la condanna dell'imputato per i reati contestati ai capi B e C e disponeva l'assoluzione dal capo A, con conseguente rideterminazione della pena. In applicazione dell'esito processuale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva confermato la condanna per i reati di falsità materiale e uso di atto falso relativi ai capi B e C, assolvendolo invece dal capo A e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che il falso documentale fosse grossolano; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità perché in realtà attinente a violazioni di legge non dedotte nei precedenti gradi. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui per motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, requisito soddisfatto nel caso concreto.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per il capo B; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della fattispecie.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per il capo B; dal testo non emerge ulteriore interpretazione autonoma.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per il capo C; dal testo non emerge ulteriore interpretazione autonoma.
Norma indicata come capo A, rispetto al quale l'imputato è stato assolto in appello.
Richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità: le censure sul vizio di motivazione non sono ammissibili se, in sostanza, introducono violazioni di legge non dedotte in precedenza.
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come vizio di motivazione in una doglianza sostanzialmente diretta a dedurre violazioni di legge non prospettate nei gradi di merito.
- La deduzione circa la 'grossolanità' del falso documentale, quando si risolva in una contestazione sulla qualificazione giuridica o sulla ricostruzione del fatto non devoluta correttamente, non è scrutinabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione invocato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica su ogni singolo elemento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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