Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 18/03/2025 che aveva rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione (immobile ad Agropoli) disposta con sentenza definitiva del 03/02/2017. Sostenevano che dichiarazioni testimoniali attestanti una vincita di 40 milioni di lire nel 1994 rappresentassero "prove nuove" decisive ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Denunciavano inoltre contraddittorietà della motivazione sulla valutazione del tempo trascorso e l'asserita non credibilità dei testimoni, la quale a loro avviso non poteva essere valutata prima della loro escussione.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, affermando che la circostanza della vincita e l'individuazione di chi ne era a conoscenza erano informazioni deducibili e note ai ricorrenti; pertanto non si configurano come "prova nuova" salvo che il ricorrente dimostri di non aver potuto dedurle per cause non a lui imputabili. Essendo la prova deducibile e non dedotta nel giudizio di prevenzione, l'istanza di revocazione è stata respinta. La Corte ha ritenuto inutile esaminare l'attendibilità dei testi quando l'apporto probatorio non può essere qualificato come nuovo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione della confisca di prevenzione nelle forme dell'art. 630 cod. proc. pen.; richiede la scoperta di prove "nuove" decisive sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura.
codice di procedura penale, art. 630
Forma procedurale della revocazione (ricorso ex art. 630 c.p.p.) richiamata come modalità di proposizione dell'istanza di revocazione della confisca di prevenzione.
Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore
Fornisce la definizione giurisprudenziale di "prova nuova": esclusione delle prove che erano deducibili nel giudizio originario ma non dedotte, a meno che non sia dimostrata l'impossibilità di dedurle tempestivamente per cause non imputabili all'interessato.
Massime di principio
- La "prova nuova" per la revocazione della confisca è solo quella sopravvenuta dopo la definizione del procedimento o quella preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività; prove conosciute ai soggetti interessati e deducibili non sono considerate nuove.
- Spetta al ricorrente l'onere di dimostrare perché una prova, se preesistente e non dedotta, non poteva essere prodotta nel giudizio di prevenzione (ad es. forza maggiore o impossibilità non imputabile).
- Le dichiarazioni testimoniali che attestano fatti noti ai ricorrenti e che avrebbero potuto essere esibite nel procedimento originario non giustificano la revocazione; la loro valutazione di attendibilità diventa irrilevante se la prova non è ammessa come "nuova."
- La valutazione del tempo trascorso può influire sulla credibilità di testimonianze, ma non trasforma automaticamente una prova deducibile in "nuova"; la contraddittorietà apparente tra considerazioni sulla memoria e sulle omissioni non annulla la logica della decisione se la Corte ha adeguatamente motivato l'inutilizzabilità della prova.
- In situazioni analoghe, prima di proporre istanze di revocazione basate su elementi emersi tardivamente, è necessario verificare che tali elementi non fossero conoscibili e deducibili dall'interessato al momento del giudizio originario, e documentare l'impossibilità di produrli precedentemente.
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