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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto del 18/03/2025 che aveva rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione (immobile ad Agropoli) disposta con sentenza definitiva del 03/02/2017. Sostenevano che dichiarazioni testimoniali attestanti una vincita di 40 milioni di lire nel 1994 rappresentassero "prove nuove" decisive ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Denunciavano inoltre contraddittorietà della motivazione sulla valutazione del tempo trascorso e l'asserita non credibilità dei testimoni, la quale a loro avviso non poteva essere valutata prima della loro escussione.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, affermando che la circostanza della vincita e l'individuazione di chi ne era a conoscenza erano informazioni deducibili e note ai ricorrenti; pertanto non si configurano come "prova nuova" salvo che il ricorrente dimostri di non aver potuto dedurle per cause non a lui imputabili. Essendo la prova deducibile e non dedotta nel giudizio di prevenzione, l'istanza di revocazione è stata respinta. La Corte ha ritenuto inutile esaminare l'attendibilità dei testi quando l'apporto probatorio non può essere qualificato come nuovo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 28

    Disciplina la revocazione della confisca di prevenzione nelle forme dell'art. 630 cod. proc. pen.; richiede la scoperta di prove "nuove" decisive sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura.

  • codice di procedura penale, art. 630

    Forma procedurale della revocazione (ricorso ex art. 630 c.p.p.) richiamata come modalità di proposizione dell'istanza di revocazione della confisca di prevenzione.

  • Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore

    Fornisce la definizione giurisprudenziale di "prova nuova": esclusione delle prove che erano deducibili nel giudizio originario ma non dedotte, a meno che non sia dimostrata l'impossibilità di dedurle tempestivamente per cause non imputabili all'interessato.

Massime di principio

  • La "prova nuova" per la revocazione della confisca è solo quella sopravvenuta dopo la definizione del procedimento o quella preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività; prove conosciute ai soggetti interessati e deducibili non sono considerate nuove.
  • Spetta al ricorrente l'onere di dimostrare perché una prova, se preesistente e non dedotta, non poteva essere prodotta nel giudizio di prevenzione (ad es. forza maggiore o impossibilità non imputabile).
  • Le dichiarazioni testimoniali che attestano fatti noti ai ricorrenti e che avrebbero potuto essere esibite nel procedimento originario non giustificano la revocazione; la loro valutazione di attendibilità diventa irrilevante se la prova non è ammessa come "nuova."
  • La valutazione del tempo trascorso può influire sulla credibilità di testimonianze, ma non trasforma automaticamente una prova deducibile in "nuova"; la contraddittorietà apparente tra considerazioni sulla memoria e sulle omissioni non annulla la logica della decisione se la Corte ha adeguatamente motivato l'inutilizzabilità della prova.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre istanze di revocazione basate su elementi emersi tardivamente, è necessario verificare che tali elementi non fossero conoscibili e deducibili dall'interessato al momento del giudizio originario, e documentare l'impossibilità di produrli precedentemente.

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