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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31987/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia la dedotta violazione del ne bis in idem nel computo della prescrizione in presenza di recidiva reiterata, sia i vizi denunciati in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla motivazione sulla ricettazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e processuale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, contestando il computo del termine in relazione alla recidiva reiterata e sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato due volte l'aumento per la recidiva, in violazione del principio del ne bis in idem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, censurando il rigetto della richiesta di derubricazione del fatto dalla ricettazione alla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine prescrizionale minimo ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p., sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p., senza violare il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e comunque manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata aveva ricostruito logicamente l'elemento soggettivo della ricettazione sulla base delle circostanze del rinvenimento dei beni, esposti in vendita sulla pubblica via pochi giorni dopo il furto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La disposizione è richiamata quale titolo del reato di ricettazione, la cui qualificazione è stata contestata dalla ricorrente in favore della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.

  • art. 712 c.p.

    La disposizione è indicata come qualificazione alternativa richiesta dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto non fondata la derubricazione.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva reiterata è considerata circostanza a effetto speciale rilevante nel calcolo della prescrizione.

  • art. 157, comma secondo, c.p.

    La recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato.

  • art. 161, comma secondo, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul calcolo del termine prescrizionale massimo.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    La duplice rilevanza della recidiva nel computo dei termini prescrizionali non integra violazione del ne bis in idem sostanziale; la tutela della disposizione non comprende l'istituto della prescrizione.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, può incidere sia sul termine prescrizionale minimo del reato sia, quando vi siano atti interruttivi, sul termine prescrizionale massimo; tale duplice rilevanza non viola il principio del ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
  • La disciplina del ne bis in idem prevista dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU non comprende l'istituto della prescrizione, sicché il duplice effetto della recidiva sul computo dei termini prescrizionali non costituisce una duplicazione sanzionatoria vietata.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione è adeguata quando desume la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni dalle concrete circostanze del loro rinvenimento, tra cui la vendita sulla pubblica via pochi giorni dopo il furto, purché tale ricostruzione sia logicamente argomentata e coerente con gli elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoNe bis in idem

Testo integrale

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