Cassazione Penale, Sentenza n. 41897/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso investe il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.). I fatti originari riguardano il tentativo, in concorso con il suocero Luigi La Cognata, di uccidere Antonio Fabio Argenti a Gela il 20/06/2022 mediante quattro colpi di pistola. Nel corso delle indagini emersero diverse ricostruzioni: dichiarazioni immediate della persona offesa che citavano una pistola a lui riconducibile, una lettera della vittima al fratello che indica invece che il genero Pirrone lo avrebbe trattenuto mentre La Cognata prendeva un'arma in casa, e l'informativa della polizia giudiziaria che corrisponde alla contestazione. Il GIP, nel rito abbreviato, aveva ritenuto la persona offesa solo in parte credibile e aveva ricostruito i fatti in modo non sovrapponibile all'imputazione (assoluzione dalle specifiche contestazioni in materia di armi, riconoscimento dell'attenuante della provocazione e condanna per tentato omicidio con pena ridotta per il rito). In appello la Corte territoriale ha invece dato prevalenza alla ricostruzione contenuta nell'informativa della polizia giudiziaria e alla lettera della vittima, confermando la condanna. La difesa ha censurato la Corte d'appello per non essersi confrontata adeguatamente con le motivazioni divergenti del primo giudice e per avere fondato la conferma della condanna su un ragionamento carente e contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato carenza di motivazione nella sentenza d'appello perché la Corte territoriale ha fatto riferimento quasi esclusivo all'informativa della polizia giudiziaria senza confrontarsi compiutamente con la motivazione alternativa del GIP e con le censure della difesa circa la credibilità della persona offesa e il valore delle intercettazioni. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha ordinato che la Corte di Appello di Caltanissetta riesamini la questione alla luce dei criteri indicati, assicurando coerenza e confronto motivazionale tra le due pronunce di merito.
Norme richiamate
Reato principale contestato: tentato omicidio (art. 56 in relazione a 575). La sentenza di merito ha applicato tali norme per la condanna, con valutazioni poi rimesse al vaglio della Cassazione in ordine alla motivazione della responsabilità.
artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967
Norme in materia di armi richiamate nell'imputazione; il GIP ha assolto dagli specifici reati in materia di armi ritenendo non provata la detenzione/porto come contestato, mentre la Corte d'appello ha valorizzato l'informativa giudiziaria ritenendola confermata.
Massime di principio
- Quando le pronunce di primo e secondo grado coincidono, la cosiddetta "doppia conforme" impone che la seconda decisione tenga conto e confronti esplicitamente le argomentazioni della prima: la mera richiamazione di un risultato investigativo (informativa della polizia giudiziaria) non è sufficiente se il primo giudice ha fornito una motivazione divergente e argomentata.
- Se vi sono ricostruzioni processuali alternative (dichiarazioni immediate della vittima, successiva lettera, intercettazioni, informativa), la corte che conferma la condanna deve spiegare perché privilegia una fonte rispetto ad altre e affrontare le critiche della difesa sulla credibilità e sul valore probatorio di ciascun elemento.
- L'omesso o insufficiente confronto con le specifiche censure difensive circa la credibilità dei testi o il significato delle intercettazioni costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento con rinvio.
- La scelta probatoria che rileva particolarmente in casi di contrasto tra diverse prove (es. dichiarazioni immediate vs lettera successiva vs informativa) deve essere espressa e logicamente coerente: la Corte d'appello non può limitarsi a ripetere la ricostruzione investigativa senza valutare le ragioni della diversa conclusione del primo giudice.
- In processi celebrati con rito abbreviato la riduzione di pena prevista non esime il giudice dall'obbligo di motivare compiutamente l'affermazione di responsabilità; tale obbligo è tanto più stringente quando la prova è controversa o fondata su elementi indiretti.
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