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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27584/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per un periodo anteriore all'acquisto della cittadinanza italiana, sostenendo che, in quanto titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, dovesse essere trattato come il cittadino italiano ai sensi della direttiva 2003/109/CE e della giurisprudenza della CGUE. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta perché il richiedente non aveva adeguatamente allegato né provato il requisito reddituale del nucleo familiare, ritenuto costitutivo del diritto. Con il ricorso per cassazione egli ha denunciato violazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il reddito familiare fosse solo un fattore di calcolo e non un requisito di spettanza, che la prova potesse essere fornita con la dichiarazione fiscale Mod. 730 e altra documentazione prodotta, che non fosse necessaria l'autocertificazione richiesta dal giudice di merito e che la disciplina applicata determinasse una discriminazione rispetto ai cittadini italiani, con conseguente necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo non è un mero fattore di quantificazione, ma elemento costitutivo del diritto, la cui prova incombe su chi richiede la prestazione, senza distinzioni tra cittadini italiani, europei ed extraeuropei. Ha quindi escluso che vi fosse una disparità di trattamento o un dubbio interpretativo tale da imporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE, rilevando inoltre che la decisione di merito si era fondata non solo sulla mancata prova, ma anche sulla carenza di allegazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153 del 1988

    L'assegno per il nucleo familiare presuppone il possesso di specifici requisiti reddituali del nucleo familiare; tale reddito costituisce elemento costitutivo del diritto e non mero parametro di calcolo. La disciplina non introduce distinzioni basate sulla cittadinanza o provenienza territoriale del lavoratore.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della norma interna; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo corretta la lettura sistematica dell'art. 2 l. n. 153/1988.

  • art. 11 direttiva 2003/109/CE

    paragrafo 1, lett. d); paragrafo 4

    La Corte ha escluso che la disciplina nazionale applicata determinasse una violazione del principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva, poiché non imponeva oneri probatori più gravosi ai soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani.

  • art. 267 TFUE

    Non sussisteva l'obbligo di rinvio pregiudiziale, perché la questione non presentava dubbi ragionevoli e la giurisprudenza europea richiamata era già idonea a risolvere il caso.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    Richiamato per affermare che il trattamento dei lavoratori migranti in ambito europeo si coordina con la legge del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, anche se i familiari risiedono altrove.

Massime di principio

  • In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito del nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non semplice parametro di quantificazione dell'importo.
  • L'onere di allegare e provare il requisito reddituale del nucleo familiare grava su chi chiede l'ANF, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
  • La prova del reddito familiare può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma la mera produzione di documentazione fiscale individuale non è sufficiente se non consente di ricostruire il reddito complessivo del nucleo.
  • Non sussiste disparità di trattamento, ai fini della direttiva 2003/109/CE, quando il soggiornante di lungo periodo è assoggettato agli stessi requisiti probatori richiesti al cittadino italiano per ottenere la medesima prestazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la questione interpretativa sia già risolta dalla giurisprudenza europea o non presenti ragionevoli margini di dubbio applicativo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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