Cassazione Penale, Sentenza n. 1658/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di misura cautelare personale. Contestava l'attualità delle esigenze cautelari perché le condotte contestate (spaccio di hashish) si erano esaurite nel giugno 2020 e deduceva la sproporzione della misura sostenendo che si trattava di piccolo spaccio di droghe leggere qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che aveva desunto la pericolosità sociale dall'attività professionale e continuativa di spaccio emersa da intercettazioni (giugno 2019 - giugno 2020), dall'approvvigionamento continuo, dalla rete di acquirenti e dalla recidiva dell'imputato (più arresti e ripresa immediata dell'attività dopo misure). La Corte ha confermato che, ai fini cautelari (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.), non è richiesta l'imminenza del pericolo ma la permanenza delle condizioni che hanno reso possibile il reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata per la competenza adire il tribunale in sede cautelare; contestualizza il procedimento d'appello su misure cautelari
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alla possibile qualificazione di 'piccolo spaccio' di sostanze non pesanti; la Corte ha ritenuto tale eccezione assorbita dalla valutazione delle continue e plurime violazioni e dalla personalità del ricorrente
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo: è sufficiente che perduri la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale
Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende: la somma è disposta se non risulta che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma citata per gli adempimenti esecutivi consequenziali alla decisione
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre dedurre censure specifiche e circostanziate: motivi generici espongono il ricorso a inammissibilità.
- L'attualità della pericolosità sociale non richiede la prova dell'imminenza di nuovi reati: è sufficiente che permangano le condizioni di fatto che hanno favorito la commissione dei reati (es. rete di approvvigionamento, continuità delle cessioni, contatti con acquirenti).
- La qualificazione della condotta come "piccolo spaccio" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non esclude automaticamente esigenze cautelari se sono provate la continuità, la professionalità dell'attività e la recidiva.
- La recidiva, la ripetizione delle violazioni di misure giudiziarie e la pronta ripresa dell'attività illecita dopo arresti rafforzano la valutazione di pericolosità sociale e giustificano misure cautelari più incisive.
- Chi presenta ricorso privo di specificità rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia imputabile a fattori non colposi.
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