Cassazione Penale, Ordinanza n. 13962/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione e porto di armi, unificati sotto il vincolo della continuazione e con applicazione della diminuente per il rito, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.100,00 di multa. In cassazione l'imputato, tramite il difensore, ha proposto un solo motivo deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerle. La doglianza è stata ritenuta generica e assertiva, perché le valutazioni dei giudici di merito sulla mancanza di elementi positivi, sulla non particolarmente collaborativa condotta processuale e sui precedenti penali del soggetto erano logicamente e giuridicamente corrette; il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse coerente, non contraddittoria e immune da vizi logici e giuridici, e che le censure difensive si risolvessero in una richiesta di revisione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione coerente, non contraddittoria e fondata su elementi negativi quali la condotta processuale non collaborativa e i precedenti penali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo logico, coerente e non contraddittorio, valorizzando elementi ostativi concreti.
- Le censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecitano una nuova valutazione del fatto o del merito sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- La mera prospettazione di ragioni favorevoli, se generica e assertiva, non è sufficiente a scardinare una decisione di merito che abbia escluso le attenuanti generiche sulla base di elementi negativi specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause di esonero.
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