Cassazione Penale, Sentenza n. 24271/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per aver dichiarato inammissibile la richiesta di supplemento istruttorio (audizione del teste Tirico) e per presunta irregolare rinuncia dei difensori senza consenso del ricorrente; 2) manifesta illogicità e travisamento dei fatti in relazione all'allegato contenzioso civile e alla valutazione dell'atteggiamento delle persone offese (presunta ingenuità); 3) violazione delle norme sulla valutazione della prova (artt. 192 e 533 c.p.p.), vizio motivazionale per non aver adeguatamente considerato elementi probatori a discarico (in particolare estratti conto, prelievi e versamenti, matrici assegni) e per aver preferito senza adeguata argomentazione la versione delle persone offese; 4) errore nella applicazione dell'art. 603 c.p.p. con riferimento ai poteri officiosi della Corte e alla necessità di acquisire la testimonianza sopravvenuta. Motivi aggiuntivi hanno ulteriormente illustrato le criticità della valutazione probatoria soprattutto rispetto alla seconda e terza "tranche" del finanziamento contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso (per locuzione meramente assertiva e per mancata specificità e autosufficienza), confermando che la rinuncia dei difensori alla assunzione della testimonianza vincola l'imputato in quanto rappresentato (richiamando art. 420-bis e art. 484 c.p.p.). Tuttavia ha accolto il terzo motivo, ravvisando carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello nella valutazione delle prove bancarie e delle versioni contrastanti delle parti: la motivazione d'appello si è in larga parte limitata a riproporre la motivazione del GUP senza confronto critico con il thema devolutum, non spiegando perché la versione delle persone offese meriti prevalere alla stregua del canone del ragionevole dubbio. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Potenza per un nuovo esame conforme alle indicazioni della Suprema Corte (valutazione completa e motivata delle seconde e terze "tranche", verifica delle matrici assegni, ricostruzione unitaria dei rapporti tra imputato e familiari delle persone offese). L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito il quarto. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulla liquidazione delle spese della parte civile in questo grado.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (usura aggravata). Usata come fattispecie di reato oggetto del giudizio; la Cassazione non ha esaminato nuovamente la qualificazione sostanziale ma ha disposto il rinvio per nuova valutazione probatoria sulle tranches in rapporto all'imputazione.
art. 606 c.p.p. (lett. c), d) ed e))
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità e vizi di motivazione. La Corte ha esaminato i motivi in relazione a tali lettere e ha dichiarato inammissibili i motivi che non erano specifici o autosufficienti, confermando il principio formale di specificità dei motivi di cassazione.
Interpretato nel senso che l'imputato presente all'udienza è rappresentato dal difensore anche se si allontana; la rinuncia dei difensori all'assunzione di prova sopravvenuta valeva dunque anche nei confronti dell'imputato.
Richiamato insieme all'art. 420-bis per confermare la validità della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore e la efficacia della rinuncia praticata in udienza.
Riguarda i poteri officiosi del giudice nell'assunzione di prove. Il ricorrente chiedeva l'intervento del comma terzo; la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo assorbito dall'accoglimento del terzo motivo e non decisivo autonomamente, rilevando comunque che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare più compiutamente la questione probatoria.
Principi sulla valutazione della prova e sul giudizio di credibilità. La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non abbia rispettato il canone del ragionevole dubbio e non abbia adeguatamente confrontato gli elementi a favore e a discolpa dell'imputato.
Norma sulla motivazione della sentenza in primo grado (richiamata in ragione del dovere motivazionale in sede di gravame). La Cassazione ha censurato la mancata esplicitazione critica da parte della Corte d'appello rispetto alle doglianze devolutele.
Richiamata nel ricorso (la Corte d'appello parimenti l'avrebbe fraintesa secondo il ricorrente). La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificazione e quindi non ha proceduto a una ricostruzione autonoma di tale censura.
Massime di principio
- La rinuncia in udienza dei difensori a una prova sopravvenuta vale anche nei confronti dell'imputato se questi è presente e rappresentato: è essenziale che la rappresentanza sia chiara in udienza (art. 420-bis e 484 c.p.p.); tuttavia per prudenza il difensore dovrebbe verificare poteri e consenso se la rinuncia incide su elementi decisivi.
- In sede di appello la Corte deve motivare in modo autonomo e critico rispetto al giudice di prime cure: non è sufficiente riproporre la motivazione del GUP; occorre spiegare puntualmente perché si preferisce una versione delle parti rispetto all'altra, soprattutto quando esistono riscontri documentali contraddittori.
- I documenti bancari (estratti conto, prelievi, versamenti, matrici degli assegni) richiedono una ricostruzione rigorosa e comparativa: un mero richiamo numerico senza confronto logico delle possibili spiegazioni alternative non può supplire alla motivazione; la difesa deve curarne l'acquisizione e la contestualizzazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche, prive di indicazione puntuale dei passaggi motivazionali da censurare o dei documenti cui si riferiscono, sono dichiarate inammissibili.
- Quando le versioni delle parti divergono e sussiste il principio del 'ragionevole dubbio', il giudice deve esplicitare perché ritiene più credibile una versione piuttosto che l'altra; l'elevata professionalità dell'imputato non può da sola giustificare, senza argomentazioni, l'inverosimiglianza di comportamenti difensivi plausibili.
- Se emergono nuovi mezzi di prova (testimonianze sopravvenute), va valutata l'opportunità di assumerli: la richiesta deve essere resa in maniera formale e la rinuncia, se effettuata, deve risultare chiaramente dal verbale.
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