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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11127/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di applicazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) deducendo: (1) mancata sussistenza dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale e carenza dell'attualità della pericolosità, con critica alla motivazione della Corte (contestata applicazione art. 1 d.lgs. 159/2011 e assenza di collegamento tra reati bagatellari e incremento illecito del patrimonio); (2) errata determinazione della durata della misura e carenza di motivazione in relazione all'art. 8 d.lgs. 159/2011, con censura di eccessiva durata non valutata dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti (riallegazione di vizi di merito e difetti di motivazione già esaminati dalla Corte territoriale). È stato ribadito che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e non per semplice dissenso sulla valutazione del fatto. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e coerente con gli elementi probatori (precedenti penali e carichi pendenti, ripetuti episodi di reati dal 2008 al 2021, natura lucrogenetica delle condotte, contiguità temporale dei fatti, reiterazione anche dopo pene scontate e sottoposizione agli arresti domiciliari), confermando l'attualità della pericolosità e la proporzionalità della durata della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 1

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente rientri nelle categorie di soggetti pericolosi (lett. b) e c)) sulla base della serie di precedenti e della natura ripetuta e lucrogenetica delle condotte; l'art. 1 è stato applicato per qualificare la soggettività per la misura di prevenzione

  • d.lgs. 159/2011, art. 8

    Richiamato in relazione alla determinazione della durata della misura: la Corte d'appello ha valutato la durata come adeguatamente commisurata al coefficiente di pericolosità, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità

  • cod. proc. pen., art. 125

    Richiamato nel contesto della nozione di motivazione assente o apparente: la violazione di legge sussiste se manca completamente il confronto con un elemento difensivo potenzialmente decisivo, ma ciò non si verificava nel caso

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    Ricordato per delimitare i motivi consentiti in cassazione: non sono deducibili vizi di merito o logica della motivazione salvo che si configuri assenza o mera apparenza della motivazione (circostanza non riscontrata)

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento alla cassa delle ammende di una somma (equo aumento di euro 3.000) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è lo strumento per rinnovare la valutazione di merito sui fatti o per criticare la logica motivazionale se già esaminata dal giudice di merito
  • La motivazione è considerata "inconsistente" ai fini della cassazione solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo e idoneo a determinare esito opposto
  • Per l'applicazione delle misure di prevenzione rilevano la reiterazione e la contiguità temporale dei reati, la loro natura (ad es. lucrogenetica), la durata cronologica delle condotte e l'assenza di attività lecite continuative: tali elementi giustificano la ritenuta attualità della pericolosità
  • La sottoposizione a misure cautelari (es. arresti domiciliari) o lo svolgimento di un'attività lavorativa non cancellano automaticamente la valutazione di attualità della pericolosità; il giudice di merito deve valutare se questi elementi attenuino effettivamente il rischio di recidiva
  • La determinazione della durata della misura è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione di legge o palese illogicità; valutazioni di equità o di merito sul periodo sono in genere non ammissibili in sede di legittimità

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