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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25848/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento n. 141801166/2018, con il quale la Regione Toscana aveva richiesto alla società contribuente euro 18.939,53 a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per l’anno d’imposta 2014. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 707/2023 depositata il 14 luglio 2023, aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, dichiarando l’imposta dovuta in rapporto al canone rideterminato dal Comune in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa interpretazione dell’art. 100, commi 7 e 9, del d.l. n. 104/2020, dell’art. 1 della legge regionale Toscana n. 2/1971 e dell’art. 1 della legge regionale Toscana n. 85/1995. Ha sostenuto che la base imponibile dell’imposta regionale dovesse restare commisurata al canone originariamente dovuto, senza essere ridotta per effetto del pagamento agevolato. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, commi 7 e 9, per asserita lesione dell’autonomia regionale tributaria e finanziaria e dei principi di leale collaborazione. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per le annualità interessate dalla definizione agevolata, il pagamento dell’importo ridotto costituisca, ai sensi dell’art. 100, comma 9, del d.l. n. 104/2020, rideterminazione a ogni effetto del canone dovuto. Poiché l’imposta regionale sulle concessioni marittime è commisurata in percentuale al canone, la sua base imponibile deve quindi essere calcolata sul canone effettivamente versato, anche se ridotto in seguito all’adesione alla definizione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata: la Regione non aveva dimostrato il presumibile impatto della riduzione delle entrate sull’equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitele. La Regione è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre euro 200 per spese, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020

    In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, perciò, ad esso si aggancia.

    Il pagamento tempestivo dell’importo ridotto previsto dalla definizione agevolata ridetermina il canone dovuto per le annualità interessate anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale commisurata a quel canone.

  • art. 1, legge regionale Toscana n. 85/1995

    A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della legge regionale della Toscana n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla legge regionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione”.

    Per le concessioni marittime, l’imposta regionale è determinata nella misura del 25 per cento del canone statale di concessione; la base imponibile segue pertanto la misura del canone dovuto.

  • art. 2, legge 16 maggio 1970, n. 281

    Si è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta”.

    La base imponibile dell’imposta sulle concessioni è commisurata al canone effettivamente versato, anche quando questo sia stato ridotto per effetto della definizione agevolata.

  • art. 1, legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2

    Si è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta”.

    La disciplina regionale, in coerenza con il collegamento tra canone e imposta, comporta che l’imposta sia calcolata sul canone effettivamente versato, inclusa la sua consistenza ridotta per definizione agevolata.

  • artt. 117 e 119 Cost.

    La Regione non può, infatti, fondatamente dolersi dell’effetto di riduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti dalle disposizioni censurate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibile impatto sull’equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite.

    La censura fondata sull’autonomia regionale tributaria e finanziaria non è accoglibile, nel caso deciso, in mancanza di dimostrazione del presumibile impatto della disciplina sull’equilibrio del bilancio regionale o sul finanziamento integrale delle funzioni pubbliche.

  • artt. 5 e 120 Cost.

    La Regione non può, infatti, fondatamente dolersi dell’effetto di riduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti dalle disposizioni censurate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibile impatto sull’equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite.

    La dedotta violazione della leale collaborazione non conduce a una diversa conclusione quando la Regione non dimostra il presumibile impatto della disciplina censurata sulle proprie finanze e sull’esercizio delle funzioni attribuite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione stabilisce che il pagamento tempestivo dell’importo ridotto in sede di definizione agevolata costituisce rideterminazione a ogni effetto dei canoni dovuti per le annualità interessate, tale canone rideterminato rileva anche per il calcolo dei tributi la cui base imponibile è commisurata al canone.
  • Se l’imposta regionale sulle concessioni marittime è determinata in percentuale del canone, la base imponibile va commisurata al canone effettivamente versato, anche quando l’importo sia stato ridotto per effetto di una definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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