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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4255/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fazari: censura sul trattamento sanzionatorio, denunciando sproporzione della pena rispetto alla modesta quantità di principio attivo (consulenza tecnica indicava complessivi 67,27 grammi di tetracannabinolo) e rilevando la sua collaborazione antecedente all'arresto, il rispetto delle misure cautelari e la presumibile resipiscenza. Priolo: due motivi principali — (1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, deducendo che la presenza nei pressi del capannone, le eventuali identificazioni e i tabulati telefonici non sono idonei a provare il suo contributo all'attività illecita, anche alla luce della perquisizione domiciliare negativa e delle dichiarazioni del coimputato; (2) inosservanza/erronea applicazione della legge penale sul trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto del minor grado di coinvolgimento e della scarsa quantità di stupefacente

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di Fazari perché la valutazione della congruità della pena e lo scostamento dal minimo edittale erano sorretti da motivazione adeguata (valorizzazione della quantità di sostanza rinvenuta e della natura organizzata dell'attività di coltivazione), il che esclude la riedizione in sede di legittimità. Il primo motivo di Priolo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente (presenza al momento del controllo, attestazioni testimoniali, frequenti agganci di celle telefoniche in concomitanza con l'utenza dell'altro imputato), e le deduzioni del ricorrente chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in Cassazione. Anche il motivo relativo alla pena per Priolo è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni: la Corte di appello ha indicato elementi prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. giustificando la determinazione della pena. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La Corte ha ritenuto sufficiente che fosse indicato l'elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art.133 c.p. (quantità della sostanza e natura organizzata dell'attività) per giustificare lo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero rispetto all'obbligo di pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sul sindacato in Cassazione)

    Sez. 5, n. 5582/2013 (Ferrario); Sez. 1, n. 8863/2020; Sez. 3, n. 17395/2023; Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 2, n. 42482/2013

    Ribadito il principio per cui la Cassazione non riedita la valutazione del merito (fatti e valutazioni probatorie) ma controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione; non è consentita la 'parcellizzazione' degli elementi probatori quando il giudice di merito ha compiuto una valutazione unitaria del compendio probatorio

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile richiedere una riforma della valutazione del merito (fact-finding) né una nuova ponderazione della pena se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata
  • La determinazione della pena può scostarsi dal minimo edittale quando il giudice indica l'elemento prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p. (es. quantità della sostanza, natura organizzata dell'attività), e tale scelta è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata
  • La presenza ripetuta in un luogo, le testimonianze e i tabulati telefonici che mostrano concomitanze con l'utenza di un altro imputato possono, valutati unitariamente, fornire una base sufficiente per ritenere la partecipazione a un'attività illecita; la loro contestazione in Cassazione richiede di dimostrare un vizio logico nella motivazione e non una semplice diversa lettura degli stessi elementi
  • Consulenze tecniche che indicano quantitativi contenuti non determinano automaticamente l'annullamento o la riduzione della pena se il giudice di merito valorizza complessivamente altri elementi (es. modalità organizzative, quantità complessiva rinvenuta in diversi luoghi)
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in genere, la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo particolari ragioni di esonero

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