Cassazione Penale, Sentenza n. 4255/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fazari: censura sul trattamento sanzionatorio, denunciando sproporzione della pena rispetto alla modesta quantità di principio attivo (consulenza tecnica indicava complessivi 67,27 grammi di tetracannabinolo) e rilevando la sua collaborazione antecedente all'arresto, il rispetto delle misure cautelari e la presumibile resipiscenza. Priolo: due motivi principali — (1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, deducendo che la presenza nei pressi del capannone, le eventuali identificazioni e i tabulati telefonici non sono idonei a provare il suo contributo all'attività illecita, anche alla luce della perquisizione domiciliare negativa e delle dichiarazioni del coimputato; (2) inosservanza/erronea applicazione della legge penale sul trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto del minor grado di coinvolgimento e della scarsa quantità di stupefacente
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di Fazari perché la valutazione della congruità della pena e lo scostamento dal minimo edittale erano sorretti da motivazione adeguata (valorizzazione della quantità di sostanza rinvenuta e della natura organizzata dell'attività di coltivazione), il che esclude la riedizione in sede di legittimità. Il primo motivo di Priolo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente (presenza al momento del controllo, attestazioni testimoniali, frequenti agganci di celle telefoniche in concomitanza con l'utenza dell'altro imputato), e le deduzioni del ricorrente chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in Cassazione. Anche il motivo relativo alla pena per Priolo è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni: la Corte di appello ha indicato elementi prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. giustificando la determinazione della pena. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sufficiente che fosse indicato l'elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art.133 c.p. (quantità della sostanza e natura organizzata dell'attività) per giustificare lo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero rispetto all'obbligo di pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sul sindacato in Cassazione)
Sez. 5, n. 5582/2013 (Ferrario); Sez. 1, n. 8863/2020; Sez. 3, n. 17395/2023; Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 2, n. 42482/2013
Ribadito il principio per cui la Cassazione non riedita la valutazione del merito (fatti e valutazioni probatorie) ma controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione; non è consentita la 'parcellizzazione' degli elementi probatori quando il giudice di merito ha compiuto una valutazione unitaria del compendio probatorio
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile richiedere una riforma della valutazione del merito (fact-finding) né una nuova ponderazione della pena se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata
- La determinazione della pena può scostarsi dal minimo edittale quando il giudice indica l'elemento prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p. (es. quantità della sostanza, natura organizzata dell'attività), e tale scelta è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata
- La presenza ripetuta in un luogo, le testimonianze e i tabulati telefonici che mostrano concomitanze con l'utenza di un altro imputato possono, valutati unitariamente, fornire una base sufficiente per ritenere la partecipazione a un'attività illecita; la loro contestazione in Cassazione richiede di dimostrare un vizio logico nella motivazione e non una semplice diversa lettura degli stessi elementi
- Consulenze tecniche che indicano quantitativi contenuti non determinano automaticamente l'annullamento o la riduzione della pena se il giudice di merito valorizza complessivamente altri elementi (es. modalità organizzative, quantità complessiva rinvenuta in diversi luoghi)
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in genere, la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo particolari ragioni di esonero
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