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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.F. aveva impugnato la cartella relativa all’IRAP 2001, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, contestando l’esistenza del presupposto impositivo. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso soltanto riguardo alle sanzioni per il mancato pagamento del saldo IRAP; la CTR Piemonte, con sentenza depositata il 15 maggio 2009, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella potesse essere contestata solo per vizi propri. In Cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la liquidazione automatizzata non gli impediva di contestare la debenza del tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo. Ha stabilito che la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è impugnabile anche per contestare nel merito la pretesa fiscale, quando costituisce il primo e unico atto con cui essa è stata esercitata, e non soltanto per vizi propri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Piemonte e rinviato alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso se l’IRAP fosse effettivamente dovuta: tale questione resta al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    la cartella esattoriale emessa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 bis, può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poichè non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

    Quando la cartella da liquidazione automatizzata è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene fatta valere, il contribuente può contestare anche il merito e i presupposti del tributo, non soltanto i vizi formali o propri della cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    la cartella esattoriale emessa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 bis, può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poichè non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

    La cartella conseguente alla liquidazione automatizzata non è necessariamente un mero atto di riscossione: se non preceduta da un autonomo atto impositivo, assume anche natura impositiva e consente di contestare la pretesa nel merito.

Massime di principio

  • Se una cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata è il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, può essere impugnata contestando anche l’esistenza del presupposto del tributo e la sua debenza.
  • La regola per cui gli atti autonomamente impugnabili si contestano per i loro vizi propri non preclude le contestazioni di merito quando la pretesa non è stata precedentemente formalizzata in un atto impositivo autonomo.
  • La decisione sulla possibilità di contestare il merito non equivale a riconoscere che il tributo non sia dovuto: in questo caso la Cassazione ha rinviato per l’esame della questione sostanziale.

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