Cassazione Civile, Ordinanza n. 33093/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno 2009 a un'associazione sportiva dilettantistica, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP. L'atto era stato esteso anche a due soggetti fisici: uno indicato come legale rappresentante dell'associazione e l'altro indicato come legale rappresentante di fatto, perché firmatario della dichiarazione dei redditi. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la decisione era stata riformata e l'avviso annullato con riguardo alle loro posizioni. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38 c.c., sostenendo che la firma della dichiarazione dei redditi dimostrasse lo svolgimento di attività gestionale e quindi la responsabilità solidale; con il secondo motivo denunciava motivazione apparente e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR non avesse spiegato le ragioni per cui riteneva insussistente la responsabilità del legale rappresentante formale, nonostante la documentazione richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura sull'art. 2697 c.c. fosse inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove, e che la mera presentazione/sottoscrizione della dichiarazione dei redditi non basti, da sola, a integrare la responsabilità personale ex art. 38 c.c. del soggetto che agisca in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla posizione del legale rappresentante formale, rilevando che la motivazione della CTR era apparente perché non esplicitava in modo sufficiente le ragioni della decisione, né distingueva in modo adeguato tra le posizioni dei due soggetti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione del principio dispositivo non era configurabile nei termini dedotti, perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
La violazione dell'onere della prova è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata dalla norma, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Le presunzioni richiedono la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi, da valutarsi prima singolarmente e poi complessivamente; il controllo di legittimità è limitato ai casi di errata sussunzione nei requisiti legali della presunzione.
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica formale, ma dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'ente; per i debiti d'imposta rileva chi, nel periodo considerato, abbia effettivamente gestito l'associazione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento logico della decisione.
La motivazione, anche se per relationem, deve essere autonoma, comprensibile e sufficiente a mostrare l'esame effettivo delle ragioni di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di censurare la violazione di legge, ma non di sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ripartisca erroneamente l'onere probatorio; non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
- La prova della responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta richiede la dimostrazione di una concreta attività gestoria o negoziale svolta in nome e per conto dell'ente; la mera titolarità formale della rappresentanza, o la sola sottoscrizione di adempimenti fiscali, non sono di per sé sufficienti.
- Nei giudizi fondati su presunzioni, il giudice deve esaminare gli indizi nel loro insieme e motivare il percorso logico seguito; non è sufficiente una valutazione atomistica che svaluti ciascun indizio isolatamente.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere in modo chiaro e completo le ragioni della decisione e la risposta ai motivi di appello; in difetto, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
- Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, la responsabilità del soggetto formalmente investito della carica nel periodo d'imposta presuppone l'effettivo esercizio di poteri gestori, salvo che dagli atti emerga una diversa indicazione della concreta gestione dell'ente.
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