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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per furto in abitazione deducendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 Cost. e illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 10/10/2022, n.150 nella parte in cui non estende la procedibilità a querela al delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), lamentando violazione del principio di eguaglianza; 2) manifesta illogicità della motivazione di merito per l'attribuzione decisiva del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa; 3) mancato riconoscimento della continuazione con un fatto commesso alcuni mesi prima (rapina impropria) come espressione di un unico disegno criminoso contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Primo motivo: inammissibile perché i ricorrenti non hanno impugnato anche la disposizione di legge delega (art. 1, comma 15, legge n.134/2021) che vincolava il legislatore delegato; sul merito la questione è stata ritenuta manifestamente infondata sia rispetto al principio di eguaglianza sia rispetto al principio di ragionevolezza (il furto in abitazione è ritenuto di particolare gravità e meritevole di procedibilità d'ufficio). Secondo motivo: inammissibile perché tende a un rinnovato esame del merito e delle prove; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione del riconoscimento fotografico (fotografie nitide da due angolazioni, riconoscimento in termini di certezza e corrispondenza con la descrizione fornita all'atto della denuncia). Terzo motivo: infondato; la continuazione non è configurabile perché i reati erano separati da oltre cinque mesi, commessi in luoghi diversi, con soggetti diversi e modalità diverse (uso di violenza nel fatto anteriore), sicché non è emerso un unico programma criminoso. Conseguenza: ricorsi rigettati, condanna per furto in abitazione confermata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma oggetto della censura nella parte in cui disciplina la procedibilità; la Corte ha ritenuto che, considerata la legge delega, la scelta del legislatore di non rendere procedibile a querela il furto in abitazione non sia irragionevole.

  • art. 1, comma 15, legge 27 settembre 2021, n. 134

    Disposizione di legge delega che vincolava il legislatore delegato a estendere la querela solo a reati la cui pena edittale minima non superi i due anni; la Corte ha ritenuto necessaria la censura anche di questa norma per impugnare la delega, e ha evidenziato che la mancata impugnazione la rende inammissibile.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Fattispecie del furto in abitazione; la Corte ha condiviso la qualificazione del reato come di particolare gravità e distinto dal furto semplice o dalla violazione di domicilio, giustificando la procedibilità d'ufficio.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale invocato per contestare il principio di eguaglianza e ragionevolezza; la Corte ha ritenuto le differenziazioni legislative ragionevoli e non in contrasto con l'art. 3.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato rispetto al limite dell'eccesso di delega legislativa: la Corte ha osservato che il legislatore delegato era vincolato dai criteri direttivi e che l'inclusione del furto in abitazione nella procedibilità a querela avrebbe ecceduto tale delega.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato a supporto della tutela rafforzata dell'abitazione come proiezione spaziale della persona, giustificando un trattamento più rigoroso per il furto in abitazione.

  • art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.

    Citato dalla giurisprudenza richiamata in tema di trattamenti sanzionatori più rigorosi per il furto in abitazione; la Corte ha considerato non irragionevole la presunzione legislativa di particolare gravità del reato.

  • Corte Cost. sent. n. 117 del 2021

    Precedente citato che ha ritenuto non irragionevole la scelta di tutela rafforzata per l'intimità della persona nella sua abitazione, a supporto della decisione della Cassazione.

  • Corte Cost. ord. n. 14 del 2024

    Ordinanza citata che considera manifestamente infondate questioni analoghe sulla disparità di trattamento rispetto al furto in abitazione, riaffermando la ragionevolezza della scelta legislativa.

  • Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità sulla nozione di privata dimora e sui limiti dell'abitazione rispetto ad altri luoghi, richiamata per definire l'ambito di tutela dell'art. 624-bis.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio secondo cui la Cassazione non può essere utilizzata per un rinnovato esame del merito e delle prove, richiamato per escludere l'ammissibilità del secondo motivo.

Massime di principio

  • Una questione di illegittimità costituzionale che investe anche norme di legge delega deve censurare tutte le disposizioni rilevanti, compresa la legge delega stessa; la mancata impugnazione della delega rende la questione inammissibile.
  • La valutazione del collegamento tra diverse norme e la scelta del regime di procedibilità rientra nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore e può essere sindacata in via costituzionale solo per manifesta irragionevolezza.
  • La Corte di legittimità non rivede liberamente il merito delle valutazioni probatorie; se la motivazione di merito è logica e congrua (es. foto nitide, riconoscimento certo, corrispondenza con la descrizione iniziale), il giudizio di fatto non viene riaperto in cassazione.
  • Per configurare la continuazione è necessario dimostrare un unico programma criminoso: elementi utili sono la brevità del lasso temporale, l'identità o grande analogia del modus operandi, la stessa compagine di autori e l'unitarietà del contesto; la sola reiterazione di reati non è sufficiente.
  • Il furto in abitazione è considerato dalla giurisprudenza di particolare gravità per l'offesa all'inviolabilità del domicilio; perciò è ragionevole una disciplina più rigorosa (procedibilità d'ufficio, trattamenti più severi) rispetto ad altri furti.
  • Chi impugna decisioni di merito su punti probatori strettamente fattuali deve mirare a dimostrare vizi motivazionali specifici e non chiedere un nuovo apprezzamento delle prove.

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