Cassazione Penale, Ordinanza n. 22796/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole alla propria posizione. La Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in censure di merito, volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei cessionari, già compiutamente apprezzate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette solo a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, esauriente e logicamente coerente. Ha inoltre osservato che l'interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione non illogica. Conseguentemente, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito per condotte di spaccio in ipotesi di lieve entità.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, anche se il ricorrente contesta la lettura delle prove compiuta dai giudici di merito.
- L'interpretazione del linguaggio utilizzato nelle intercettazioni, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se sorretta da argomentazioni logiche e da massime di esperienza correttamente impiegate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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