Cassazione Civile, Ordinanza n. 04882/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l’appello del contribuente e, prima ancora, la decisione della CTP che aveva negato il rimborso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del Comune e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di alcuni terreni ha chiesto al Comune il rimborso dell’IMU/ICI e della TASI versate per le annualità 2008-2016, sostenendo che le aree non fossero edificabili e quindi non soggette a imposizione come aree fabbricabili. Il Comune ha rigettato l’istanza di rimborso; il diniego è stato confermato dalla CTP e poi dalla CTR Lombardia. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la questione della perequazione urbanistica e avrebbe escluso che i terreni fossero soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui i vincoli di destinazione urbanistica non eliminano, di per sé, la natura edificabile dell’area, che resta assoggettabile all’imposta se il piano regolatore ne attribuisce una potenzialità edificatoria, anche non immediatamente attuabile; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano accertato in fatto l’effettiva edificabilità delle aree e l’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, nonché l’infondatezza della tesi relativa alla perequazione urbanistica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992
Sono stati richiamati come norme sostanziali sulla disciplina ICI/IMU per contestare la soggezione a imposta delle aree in questione.
art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992
La Corte ribadisce che la qualificazione edificatoria dell’area dipende dalla potenzialità edificatoria riconosciuta dal piano urbanistico, non dalla sola destinazione a servizi o interesse pubblico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, la destinazione urbanistica di un’area a servizi pubblici o a interesse pubblico incide sulla sua valorizzazione economica, ma non esclude automaticamente la natura edificabile del bene ai fini impositivi.
- I vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva dal piano regolatore, vanno distinti dai vincoli di destinazione: solo i primi escludono la potenzialità edificatoria rilevante ai fini dell’imposta.
- Un terreno inserito in un meccanismo di perequazione urbanistica può essere assoggettato a imposta se al bene è attribuito un valore o indice edificatorio, anche quando la concreta edificazione non sia immediatamente realizzabile o i diritti edificatori siano trasferibili separatamente dal suolo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che un’area presenta effettiva edificabilità e non è gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, tale accertamento è coerente con la soggezione del bene all’imposizione sugli immobili edificabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →