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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9391/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio (6/7/2024). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 253 e 355 c.p.p. e vizio di motivazione per apparente illogicità: contestava l'assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la somma sequestrata (€41.190,00) e il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il Tribunale non avesse fornito prove concrete della derivazione della somma dall'attività di spaccio e avesse fatto solo supposizioni; inoltre censurava la mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del sequestro, con riferimento a mere ipotesi di future misure ablative ex art. 321 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio quanto al fumus del reato: il rinvenimento di stupefacenti (ceduta una quantità di cocaina e hashish; 42,3 g. di hashish trovati in casa) e la somma ingente occultata in assenza di reddito stabile costituivano elementi idonei a fondare il fumus e la possibilità di pertinenzialità. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame e il decreto di convalida perché mancava una motivazione adeguata circa le specifiche esigenze probatorie che giustificassero il mantenimento del vincolo sul denaro: il richiamo a possibili, futuri provvedimenti di confisca (art. 85-bis d.P.R. 309/1990) e ad eventuali misure ex art. 321 c.p.p. è risultato mera ipotesi e non una spiegazione plausibile delle esigenze probatorie presenti. Conseguentemente è stato ordinato il dissequestro e la restituzione della somma all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del reato in relazione al materiale probatorio (ceduta sostanza e rinvenimento di altra sostanza) giustificando in astratto il sequestro probatorio.

  • art. 321 c.p.p.

    Regola la conversione del sequestro probatorio in misura cautelare preventiva e gli effetti di tale conversione: la Corte ha precisato che l'eventuale ricorso a questo strumento deve essere concretamente adottato e non ipotizzato per giustificare il mantenimento del sequestro; la mera prospettazione di possibili futuri provvedimenti non supplisce alla mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie attuali.

  • art. 262, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce che non si procede alla restituzione quando il giudice provvede ai sensi dell'art. 321: la Corte ha richiamato tale principio per dire che il richiamo a conversioni future non è sufficiente se la conversione non è stata adottata.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma relativa al sequestro probatorio: la decisione richiama che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova e può fondarsi sul fumus del reato, senza necessità di gravi indizi di responsabilità.

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge, intendendo tale violazione anche la mera inesistenza o apparente motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 253 c.p.p.

    Norma processuale citata dal ricorrente in relazione ai motivi di ricorso; la Corte ha valutato la censura e ne ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata, richiamando i limiti di sindacato sul piano della motivazione.

  • art. 355 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha esaminato la doglianza e fissato i criteri di sindacato sulla motivazione (inesistenza o mera apparenza) per le misure reali.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Norma in tema di confisca per sproporzione (o equivalente): il Tribunale aveva fatto riferimento alla "patente sproporzione" tra somme detenute e redditi ufficiali come elemento che potenzialmente giustificherebbe future misure ablative; la Corte ha detto che tale richiamo non può sostituire la motivazione delle esigenze probatorie presenti.

  • art. 357 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento relativo ai limiti del ricorso per cassazione contro misure reali (collegamento con art. 325): la Corte ne usa il principio per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando sussiste il "fumus" del reato (anche sulla base di argomenti logici e indizi) e la possibilità che il bene sia corpo, prodotto o profitto del reato; non è necessario il livello di gravità degli indizi richiesto per misure cautelari personali.
  • La motivazione dell'ordinanza di convalida deve ancorare le argomentazioni al caso concreto: il semplice richiamo a circostanze generiche o a future ipotesi di confisca non è sufficiente a giustificare il mantenimento del vincolo sul denaro.
  • Oltre al fumus, per il mantenimento del sequestro probatorio su denaro occorre esplicitare le specifiche esigenze probatorie che giustificano la misura (ossia quale utilità per le indagini si persegue mantenendo il vincolo).
  • La prospettazione di possibili provvedimenti ex art. 321 c.p.p. o di futura confisca non può supplire alla carenza motivazionale: la conversione o altra misura ablativa va adottata concretamente se si intende farne derivare effetti sulla restituzione.
  • In sede di cassazione contro misure reali il sindacato riguarda la violazione di legge e l'assenza o mera apparenza della motivazione; illogicità o contraddittorietà manifeste possono essere censurate con rimedi processuali specifici (art. 606 c.p.p.) ma non sempre consentono l'annullamento per motivazione apparente.
  • Per difendersi in casi analoghi è efficace documentare la lecita provenienza del denaro o fornire elementi concreti di terzietà/privativa proprietà, nonché chiedere che il provvedimento motivi le esigenze probatorie specifiche in caso di sequestro probatorio.

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