Cassazione Penale, Sentenza n. 26604/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia) e dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non era competente ad applicare le nuove pene sostitutive per una condanna pronunciata in primo grado il 1 marzo 2023 (irrevocabile il 31 maggio 2023). Secondo il ricorrente, l'istanza di sostituzione doveva essere proposta e decisa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., applicabile dal 30/12/2022, e non dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva sostituito la pena detentiva (3 anni) con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981. La Corte ha ritenuto che, alla luce della disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e dell'entrata in vigore dell'art. 545-bis c.p.p. (30/12/2022), l'istanza di sostituzione in favore del condannato doveva essere proposta e decisa dal giudice della cognizione con le modalità previste dall'art. 545-bis, e non dal giudice dell'esecuzione; pertanto l'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia), art. 95
Disciplina transitoria che consente l'applicazione retroattiva in bonam partem delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive per i procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello al 30/12/2022 e regola i casi in cui il condannato davanti alla Corte di cassazione può proporre istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità. La norma non autorizza però il giudice dell'esecuzione a decidere istanze che, per effetto della disciplina in vigore al momento della sentenza di primo grado (dopo il 30/12/2022), devono essere trattate in sede di cognizione ai sensi dell'art. 545-bis.
codice di procedura penale, art. 545-bis
Prevede la procedura per la richiesta e l'applicazione delle pene sostitutive in sede di cognizione al termine del giudizio di primo grado; ed era già vigente e immediatamente applicabile dal 30/12/2022, pertanto l'istanza doveva essere proposta al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53
Norma che disciplina la detenzione domiciliare come pena sostitutiva; nella fattispecie è stata materialmente invocata per la sostituzione della pena, ma la Corte ha ritenuto che la competenza a decidere la sostituzione non spettasse al giudice dell'esecuzione.
Richiamato nella sentenza come parte della riforma che ha ridefinito le pene sostitutive (introducendo nuove fattispecie e ampliando i limiti edittali); la Corte evidenzia che la riforma ha natura sostanziale e, se più favorevole, si applica secondo le previsioni transitorie.
codice di procedura penale, art. 656 comma 5
Richiamato in relazione al parametro del limite di pena entro il quale opera la sospensione dell'esecuzione e per la determinazione del limite massimo entro il quale è consentita la sostituzione della pena detentiva.
codice di procedura penale, art. 666
Norma procedurale cui l'art. 95 rimanda per il caso dei procedimenti pendenti in Cassazione: consente al condannato la presentazione di istanza al giudice dell'esecuzione nel termine stabilito dall'art. 95 quando ricorrono i presupposti specifici indicati dalla transizione.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n. 150/2022, efficace dal 30/12/2022), l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive va normalmente proposta e decisa in sede di cognizione ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; il giudice dell'esecuzione non è competente a decidere tali istanze che spettano al giudice della cognizione.
- L'art. 95 del d.lgs. 150/2022 prevede specifiche eccezioni per i procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore: in quei casi il condannato può presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità, ma la norma non autorizza in generale il giudice dell'esecuzione a sostituire la pena quando la procedura prevista dall'art. 545-bis è già applicabile.
- La riforma delle pene sostitutive ha natura sostanziale e, se più favorevole al reo, trova applicazione retroattiva nei limiti previsti dalla disciplina transitoria; occorre però verificare sempre il momento processuale rilevante (termine del giudizio di primo grado, pendency davanti alla Corte di Cassazione, irrevocabilità) per individuare il giudice competente e la procedura corretta.
- In situazioni analoghe verificare: data di entrata in vigore delle norme modificative, data della sentenza di condanna, se il procedimento era pendente in primo grado/appello o in Cassazione alla data del 30/12/2022 e i termini previsti dall'art. 95 per l'instaurazione del giudizio di esecuzione; solo così si stabilisce se l'istanza deve essere trattata dal giudice della cognizione (art. 545-bis) o dal giudice dell'esecuzione (art. 666, limitatamente ai casi previsti).
- Se il giudice dell'esecuzione decide comunque senza avere la competenza, l'atto è annullabile e il provvedimento potrà essere revocato senza rinvio quando la violazione riguarda la competenza sulla materia delle pene sostitutive.
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