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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25268/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l'aspecificità di tutti i motivi perché non confrontati con la motivazione congrua e logica della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione contro la decisione che lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Deduce tre censure: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 99 c.p. sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sostenendo che la contestazione non sarebbe stata ritualmente indicata nelle sentenze di merito e che sarebbe stata valorizzata senza il necessario giudizio di pericolosità; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva; 3) violazione di legge per il diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva ex d.lgs. 150/2022, art. 20-bis. La Corte di cassazione rileva che i motivi non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto della recidiva, dell'assenza di occasionalità della condotta, della perdurante inclinazione al delitto desunta da precedenti condanne analoghe, e della non concedibilità della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; quanto alla pena sostitutiva, la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., con riferimento alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e alla reiterazione ravvicinata della condotta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice ritenuta integrata in fatto; la sentenza di merito è stata confermata sul punto.

  • art. 99 c.p.

    recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

    La recidiva è stata ritenuta ritualmente contestata e valutabile; la sua applicazione è stata giustificata da elementi sintomatici di pericolosità e non occasionalità della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state ritenute non prevalenti sulla recidiva; il relativo diniego di prevalenza è stato confermato.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    È stato richiamato per affermare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nel caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    Criterio generale per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, utilizzato sia per la recidiva sia per il diniego della pena sostitutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 20-bis

    Disposizione invocata per la richiesta di pena sostitutiva; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata e quindi non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La recidiva può essere applicata quando risulti contestata e sia sorretta da elementi concreti indicativi di non occasionalità della condotta e di perdurante inclinazione al delitto, desumibili anche da precedenti condanne per fatti analoghi.
  • Il giudizio sulla recidiva e, più in generale, sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato deve essere compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se adeguatamente motivato, tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità.
  • Quando opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., le attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva, restando possibile al più un giudizio di equivalenza nei limiti consentiti dalla legge.
  • Il diniego della pena sostitutiva deve essere sorretto da valutazione concreta dei parametri dell'art. 133 c.p.; se la motivazione è congrua e logica, la decisione non è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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