Sentenza del 13/02/2025 n. 3708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per revocazione l’ordinanza della Cassazione n. 14099/2021, che aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio le sentenze della C.T.R. del Lazio nn. 664/01/2013 e 665/01/2013. Ha sostenuto che la Corte avesse trascurato la prova della notifica di entrambe le sentenze all’Agenzia (ricevuta del 7 gennaio 2014 per la n. 664; tracciamento postale con consegna il 2 gennaio 2014 per la n. 665), con conseguente tardività dei ricorsi per cassazione dell’Ufficio, presentati l’11 marzo 2014. Separatamente, ha contestato il diniego dell’Agenzia alla definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, deducendo che la lite fosse ancora pendente perché era stata proposta revocazione e sollevando, in subordine, una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata: la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non rende pendente davanti alla Cassazione una lite che, dopo la cassazione con rinvio, prosegue davanti al giudice del rinvio; la questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Ha invece accolto parzialmente la revocazione per il ricorso R.G. 5956/2014 relativo alla sentenza C.T.R. n. 664/01/2013: la cartolina di ricevimento del 7 gennaio 2014 era effettivamente agli atti ed era stata omessa per svista nell’ordinanza del 2021; pertanto ha revocato quella parte dell’ordinanza e, decidendo nel merito, ha dichiarato tardivo e inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia, proposto l’11 marzo 2014. Ha dichiarato inammissibile la revocazione relativa al ricorso R.G. 5954/2014 e alla sentenza C.T.R. n. 665/01/2013, perché il tracciamento postale non sostituiva la cartolina di ricevimento e la censura investiva la valutazione delle prove, non un errore percettivo revocatorio. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di cassazione è da considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non un mezzo ordinario di impugnazione, alla stregua della revocazione di cui all'art. 395, nn. 4) e 5) c.p.c., ma come un rimedio inerente al conseguimento della stabilità della decisione del giudice di legittimità, estraneo al tema della cosa giudicata formale e dunque sottratto al regime dell'art. 324 c.p.c.
La revocazione delle pronunce di Cassazione per errore di fatto è un rimedio funzionale alla stabilità della decisione di legittimità, non un’impugnazione ordinaria che impedisca di per sé il passaggio in giudicato. Se la Cassazione cassa con rinvio, la revocazione non sospende il giudizio di rinvio, che continua davanti al giudice competente.
l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
La revocazione è ammessa per un errore percettivo oggettivo, decisivo e immediatamente verificabile dagli atti del giudizio di Cassazione; non consente di contestare l’interpretazione o la valutazione delle prove. Nel caso concreto, l’omessa considerazione della cartolina già prodotta integrava errore revocatorio; il dissenso sulla lettura del tracciamento postale no.
il presupposto della scelta legislativa è quello della deflazione delle controversie pendenti davanti al giudice di legittimità, ma solo se l'Amministrazione risulti soccombente -o parzialmente soccombente- nei precedenti gradi di giudizio.
La definizione agevolata prevista dalla norma riguarda le controversie che sono effettivamente pendenti in Cassazione e risponde alla finalità di deflazionare tali giudizi nei casi di soccombenza dell’Amministrazione nei gradi precedenti. Non si estende al giudizio di rinvio solo perché è stata proposta revocazione contro la pronuncia di cassazione con rinvio.
La stabilità, invero, concerne "l'effetto di definitività derivante dall'inutile decorso del termine posto dalla legge per il ritiro del provvedimento dal mondo del diritto".
La disciplina del giudicato formale non si applica, secondo la decisione, alla revocazione della pronuncia della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.; la proposizione di tale rimedio non impedisce di per sé la definitività della decisione impugnata.
In tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna.
Il termine breve d’impugnazione decorre dalla data oggettiva di ricezione della notifica postale, non dalla successiva protocollazione interna del destinatario. La cartolina di ricevimento può provare la data di consegna; la data di protocollo dell’Agenzia non la sostituisce.
Art. 391-bis, ultimo comma, c.p.c.
nel caso di accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione, nessun effetto esplica il ricorso al mezzo revocatorio sul giudizio di rinvio, che prosegue, non essendo ammessa la sua sospensione ex art. 391-bis, ultimo comma c.p.c.
La revocazione della pronuncia di cassazione con rinvio non sospende il giudizio di rinvio; di conseguenza, la lite non è considerata pendente davanti alla Cassazione ai fini della definizione agevolata.
Artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.
Nessun difetto di ragionevolezza, infatti, è ravvisabile nella scelta legislativa di consentire l'accesso alla definizione agevolata solo durante il corso del giudizio di cassazione e non in quello di revocazione della sentenza di cassazione.
La limitazione della definizione agevolata alle controversie pendenti in Cassazione non è irragionevole né compromette il diritto di difesa o la tutela giurisdizionale; la norma non incide inoltre sulla capacità contributiva o sulla progressività.
Massime di principio
- Per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. occorre dimostrare un errore percettivo manifesto, decisivo e verificabile direttamente dagli atti del giudizio di Cassazione. Non è sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove o contestare l’interpretazione adottata.
- Nelle notificazioni postali, la prova della data di consegna va ricavata da documenti oggettivi, come la cartolina di ricevimento; la sola registrazione interna o protocollazione del destinatario non determina la data di notifica.
- Se una sentenza di Cassazione cassa con rinvio, il giudizio prosegue davanti al giudice del rinvio e la revocazione della pronuncia di legittimità non ne sospende la trattazione. La lite non diventa per questo pendente in Cassazione ai fini della definizione agevolata.
- La definizione agevolata prevista per le liti pendenti in Cassazione va verificata in base alla fase processuale effettiva e ai presupposti stabiliti dalla legge; la mera pendenza di un ricorso per revocazione contro una pronuncia di cassazione con rinvio non basta.
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