Sentenza del 13/02/2025 n. 3687 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi al 2007, fondati sul disconoscimento di costi per presunte operazioni inesistenti connesse a contratti assicurativi con società estere, e le relative sanzioni, indicate nel testo per un valore di 9.606 euro. La società aveva aderito al processo verbale di constatazione (PVC); l’accertamento del maggior reddito societario per il 2007 era quindi divenuto definitivo. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Treviso e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale del Veneto, la società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: sei contestavano l’apparenza o contraddittorietà della motivazione su questioni probatorie e sulla presunta distribuzione di utili ai soci; uno contestava che l’adesione al PVC provasse utili distribuiti; uno riguardava l’imputazione temporale dei redditi; uno l’omesso esame del mancato scomputo di fee e imposte; uno la motivazione e la misura delle sanzioni, invocando anche lo ius superveniens; l’ultimo denunciava l’omessa pronuncia sulla contestazione relativa all’irrogazione separata della sanzione per omesso versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il decimo e l’undicesimo motivo e dichiarato inammissibili gli altri nove. Ha ritenuto apparente la motivazione della CTR sulla quantificazione delle sanzioni, poiché la decisione si limitava ad affermare che essa era provata senza spiegarne le ragioni; il giudice di rinvio dovrà verificare la disciplina sanzionatoria applicabile, considerando lo ius superveniens del D.Lgs. n. 158/2015 e valutando anche l’incidenza del D.Lgs. n. 87/2024. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva deciso la censura sull’irrogazione della sanzione per omesso versamento con atto separato, e dovrà pronunciarsi sul punto. Le contestazioni sul reddito societario e sulla valutazione delle prove non sono state riaperte: l’accertamento relativo al 2007 era definitivo per effetto dell’adesione al PVC, e le questioni concernenti il reddito di partecipazione dei soci erano estranee al giudizio promosso dalla società. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
In effetti, nella sua concisa motivazione, in materia di sanzioni la CTR si limita a rilevare che agli atti risulta adeguatamente provata "la quantificazione delle sanzioni" (sent. CTR, p. III), ma nulla illustra sulle ragioni che l'hanno condotta ad una simile valutazione.
La decisione deve esporre in modo comprensibile le ragioni della statuizione. Affermare soltanto che la quantificazione delle sanzioni è provata, senza spiegare perché, non costituisce motivazione sufficiente.
Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta va considerata nei giudizi ancora pendenti; spetta al giudice di merito verificare concretamente se comporti l’applicazione di un trattamento più favorevole al contribuente. La riforma non determina, secondo la Corte, una riduzione generalizzata delle sanzioni.
Art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024
Nel nuovo esame della controversia il giudice di merito deve valutare anche l’eventuale incidenza della disciplina introdotta da questa disposizione sulla sanzione concretamente applicabile.
Art. 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997
pure a seguito della riforma, l' art 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 preveda che "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto"
La norma sanziona autonomamente l’omessa o parziale effettuazione delle ritenute alla fonte, applicando la percentuale indicata nel testo della decisione.
Art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997
mentre l' art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone che "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta (ora venticinque) per cento di ogni importo non versato".
La norma sanziona il mancato o tardivo versamento degli importi dovuti; la misura va determinata applicando la disciplina vigente rilevante nel caso concreto, compresi gli eventuali interventi normativi sopravvenuti.
In effetti nella decisione della CTR non si rinviene pronuncia sul punto, e la ricorrente ha avuto cura di specificare, in questo caso, come abbia proposto la sua censura nei gradi di merito del giudizio. Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle contestazioni ritualmente sottoposte al suo esame. L’omessa decisione su una censura proposta nei gradi di merito integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
D.Lgs. n. 218 del 1997 (accertamento con adesione)
in materia tributaria, la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato
Una volta definito l’accertamento con adesione, il contribuente non può rimettere in discussione la pretesa concordata né, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto dell’accordo; nel caso deciso, l’accertamento societario per il 2007 era perciò considerato definitivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti. Le censure devono indicare un vizio riconducibile ai limiti del giudizio di legittimità, non limitarsi a contestare l’apprezzamento probatorio.
- L’adesione all’accertamento rende intangibile la pretesa concordata dal contribuente: le contestazioni successive non possono essere usate per riaprire l’accertamento definito.
- La società e i soci sono soggetti distinti ai fini processuali: in un giudizio promosso dalla società, le questioni relative al reddito personale di partecipazione dei soci possono risultare estranee alla materia del contendere.
- Una pronuncia di archiviazione penale non equivale a una sentenza definitiva emessa dopo il dibattimento e, secondo la decisione, non vincola il giudice tributario.
- La motivazione sulle sanzioni deve indicare le ragioni della loro determinazione; una formula generica che ne affermi soltanto la prova può essere insufficiente.
- Il giudice deve esaminare tutte le censure ritualmente proposte. Se omette di decidere una contestazione, la decisione può essere cassata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nei giudizi ancora pendenti il giudice di merito deve verificare se le norme sanzionatorie sopravvenute siano applicabili e più favorevoli nel caso concreto, distinguendo le violazioni (per esempio omessa ritenuta e omesso versamento) e motivando la quantificazione.
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