Sentenza del 13/02/2025 n. 3697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli atti relativi al periodo d’imposta 2007, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza e l’adesione di T. Spa al PVC: un avviso di accertamento e un atto di contestazione, con sanzioni indicate per Euro 14.128,50. L’Amministrazione contestava l’omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute sugli utili attribuiti alla socia A.A., oltre a profili di infedele dichiarazione. Dopo l’annullamento degli atti da parte della CTP di Treviso, la CTR del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In cassazione la società ha formulato dieci motivi: i primi riguardavano la delega e la firma dell’appello; i successivi contestavano l’accertamento degli utili societari e la loro presunta distribuzione ai soci, il periodo di imputazione, la rilevanza dell’archiviazione penale, la motivazione della CTR e la quota di partecipazione di A.A. (4,1% anziché 12,5%); gli ultimi due censuravano l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sulla loro irrogazione con atto separato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il nono e il decimo motivo e rigettato i restanti, alcuni perché infondati e altri perché inammissibili. Ha ritenuto che la CTR non avesse deciso le contestazioni sulla quantificazione e sulla disciplina applicabile alle sanzioni, né sulla legittimità di irrogare con atto separato la sanzione per omesso versamento. Il giudice del rinvio dovrà valutare l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 e l’eventuale rilevanza del D.Lgs. n. 87/2024, nonché la contestazione relativa all’atto separato; la Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui la sanzione per omesso pagamento delle ritenute è collegata al tributo. Restano invece ferme le statuizioni sul maggior reddito societario, ormai definitivo per l’adesione al PVC: in questo giudizio non potevano essere riaperte le questioni sul reddito di partecipazione dei soci. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e contestazioni ritualmente proposte. L’omessa decisione sulle censure relative alle sanzioni e all’atto separato ha fondato l’accoglimento dei motivi corrispondenti.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis
La società lo invocava per sostenere che l’adesione al PVC non provasse la distribuzione di maggiori utili ai soci. La Corte non ha deciso nel merito tale questione: ha dichiarato inammissibili le censure perché il maggior reddito societario era divenuto definitivo e il reddito dei soci era estraneo a questo giudizio.
D.Lgs. n. 218 del 1997, disciplina dell’accertamento con adesione
in materia tributaria, la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo
L’adesione rende intangibile la pretesa concordata: nel caso concreto il maggior reddito della società non poteva essere rimesso in discussione nel successivo giudizio sulle ritenute e sulle sanzioni.
Le disposizioni attengono ai requisiti della motivazione della sentenza. La censura di motivazione contraddittoria è stata respinta; la Corte ha inoltre precisato che il rinvio per relationem a un’altra decisione non è di per sé vietato, anche se quella decisione non è passata in giudicato, purché non sussista contrasto e la motivazione della pronuncia sia adeguata.
D.P.R. n. 917 del 1992, art. 45
La norma era invocata per contestare l’imputazione temporale degli utili ai soci. La Corte non ha esaminato la questione perché essa riguardava il reddito di partecipazione dei soci, estraneo al giudizio sulla condotta della società.
Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta va considerata nei giudizi ancora pendenti quando possa risultare più favorevole al contribuente. Spetta al giudice di merito individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e rideterminare, se necessario, le sanzioni.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14
Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto.
La disposizione sanziona l’omessa o parziale effettuazione delle ritenute alla fonte; il giudice del rinvio deve valutarne l’applicabilità alla luce delle modifiche normative richiamate dalla Corte.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta (ora venticinque) per cento di ogni importo non versato.
La disposizione riguarda l’omesso o insufficiente versamento alle scadenze. La Corte ha richiamato la sanzione per esaminare la censura sull’irrogazione e sulla disciplina applicabile; la misura va verificata secondo il regime temporale pertinente.
La Corte ha rimesso al giudice di merito la verifica dell’eventuale incidenza delle nuove previsioni sanzionatorie sulla fattispecie, insieme alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente a un accertamento rende definitiva la pretesa concordata: non è possibile riaprire in un diverso giudizio la contestazione dell’imponibile societario così definito.
- Nel giudizio sulle ritenute dovute dalla società non si possono normalmente decidere questioni che riguardano l’autonomo reddito di partecipazione dei soci, se questi non sono parti del processo.
- La mancata pronuncia del giudice su una contestazione ritualmente proposta può comportare la cassazione della sentenza; le questioni omesse devono essere esaminate dal giudice di rinvio.
- Nei giudizi ancora pendenti il giudice deve verificare se la disciplina sanzionatoria sopravvenuta sia più favorevole e applicabile al caso concreto, senza presumere che ogni riforma comporti automaticamente una riduzione.
- Le sanzioni per omessa effettuazione delle ritenute e per omesso versamento sono profili distinti: occorre identificare la violazione contestata, la norma applicabile e il regime temporale pertinente.
- La Corte ha qualificato la sanzione per omesso pagamento delle ritenute come collegata al tributo; la censura sull’irrogazione mediante atto separato deve quindi essere decisa dal giudice di merito secondo tale principio e la disciplina applicabile.
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