Cassazione Civile, Ordinanza n. 36415/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da operazioni compiute tra due società del gruppo Volare e un istituto di credito: un conto corrente attivo con somme depositate fu trasferito e vincolato in pegno a garanzia di esposizioni su altro rapporto, mentre un secondo rapporto risultava scoperto; inoltre furono contestate rimesse in conto corrente ritenute solutorie nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Il tribunale e la corte d’appello avevano accolto l’azione revocatoria proposta dalla procedura concorsuale della società aeronautica, condannando la banca alla restituzione di somme sia per l’escussione del pegno sia per le rimesse bancarie. La banca ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di legge e omesso esame sulla qualificazione giuridica del trasferimento di somme e del pegno, oltre a profili di ne bis in idem e arricchimento senza causa; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c., 1853 c.c. e 56 l.fall. per avere il giudice qualificato come rimessa solutoria un’operazione che, secondo la banca, era solo compensazione di saldi tra più conti correnti e dunque non revocabile; 3) e 4) censura sulla prova della scientia decoctionis, dedotta dalla corte di merito da elementi di bilancio e presunzioni ritenuti insufficienti; 5) violazione delle norme sulla revocatoria dei rapporti di conto corrente e omesso esame circa la revocabilità delle singole rimesse, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta e l’assenza di un accertamento puntuale, per ciascuna rimessa, della conoscenza dello stato di insolvenza al momento del versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e, nei limiti di esso, anche il quinto, assorbendo gli altri. Ha affermato che, quando tra banca e cliente esistono più conti correnti, opera la compensazione dei saldi ex art. 1853 c.c., opponibile alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 56 l.fall.; perciò il passaggio contabile delle somme dal conto attivo al conto passivo non integra una rimessa solutoria revocabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla revocatoria del pegno e della sua escussione, decidendo nel merito con rigetto di tale domanda. Quanto alle rimesse solutorie complessivamente revocate, ha rilevato che la disciplina introdotta nel 2005 non era applicabile alle procedure iniziate prima della sua entrata in vigore e, soprattutto, che la motivazione di merito era carente perché non distingueva le singole rimesse e le rispettive date, non consentendo di accertare puntualmente la conoscenza dello stato di insolvenza in ciascun momento. Per tale seconda parte ha disposto rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, legge fall.
invocato per la revocatoria delle rimesse e degli atti pregiudizievoli; la Corte ne esclude l'applicazione alla compensazione dei saldi tra conti correnti e, per la parte sulle rimesse, richiede un accertamento specifico della scientia decoctionis per ciascuna operazione.
art. 67, comma 3, lett. b), legge fall.
la Corte afferma che la disciplina sopravvenuta non si applica alle azioni revocatorie promosse nell'ambito di procedure iniziate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005.
art. 70, comma 3, legge fall.
richiamato dalla ricorrente; la Corte precisa che la modifica normativa introdotta nel 2005 non opera retroattivamente per le procedure anteriori.
quando esistono più conti correnti tra banca e cliente, i rispettivi saldi si compensano di diritto; la relativa registrazione contabile non costituisce pagamento revocabile ma mera evidenza della compensazione legale.
art. 56 legge fall.
la compensazione dei saldi tra banca e correntista è opponibile alla procedura concorsuale.
art. 201 legge fall.
richiamato come norma che estende l'applicazione dell'art. 56 l.fall. nel contesto considerato.
art. 36 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per l'opponibilità della compensazione nel procedimento di amministrazione straordinaria.
art. 49, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per individuare il periodo rilevante delle rimesse solutorie nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza.
invocato nel motivo relativo alla carenza di interesse ad agire rispetto alla sola revoca del pegno, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della qualificazione dell'operazione come compensazione.
richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni per provare la conoscenza dello stato di insolvenza.
richiamato in relazione alla prova presuntiva della scientia decoctionis, che la Corte ritiene non adeguatamente motivata per le singole rimesse.
richiamato congiuntamente alle norme sulle presunzioni nel motivo sulla prova della conoscenza dell'insolvenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fondamento del controllo di legittimità per violazione di legge sul quale la Corte enuncia il principio di diritto sulla compensazione ex art. 1853 c.c.
la Corte enuncia il principio di diritto decidendo sul motivo accolto.
consente la decisione nel merito di rigetto della revocatoria relativa al pegno, senza ulteriori accertamenti di fatto.
il motivo è dichiarato inammissibile nella parte di violazione di legge perché contrario a un orientamento già consolidato della Corte senza nuovi argomenti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme non si applica al giudizio, iniziato prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Se tra banca e cliente esistono più rapporti di conto corrente, la compensazione dei relativi saldi opera di diritto ai sensi dell'art. 1853 c.c. e, in caso di procedura concorsuale del correntista, è opponibile alla massa ai sensi dell'art. 56 l.fall.; la mera contabilizzazione del giroconto non trasforma la compensazione in una rimessa solutoria revocabile.
- Nel giudizio di revocatoria delle rimesse bancarie, la contestazione della natura solutoria dell'operazione non integra un'eccezione in senso proprio, ma una deduzione che attacca il presupposto stesso della domanda e può essere rilevata anche in appello se fondata su atti ritualmente acquisiti.
- La prova della conoscenza dello stato di insolvenza non può essere costruita in modo generico e unitario quando si contestano rimesse distinte: il giudice deve verificare, per ciascuna rimessa e alla relativa data, gli indizi disponibili e la loro gravità, precisione e concordanza.
- Le modifiche alla disciplina della revocatoria introdotte dal d.l. n. 35 del 2005 non si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate prima della loro entrata in vigore, in forza del chiaro dato letterale della norma transitoria.
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