Cassazione Penale, Ordinanza n. 41306/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato già condannato in appello per il reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il fatto contestato consisteva nell'allontanamento dall'abitazione presso cui l'imputato era ristretto in regime di detenzione domiciliare, in assenza di una causa giustificativa. Il ricorrente ha riproposto doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con gli argomenti della sentenza di appello, che aveva valorizzato anche i precedenti penali e le pregresse condanne per evasione, escludendo la occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità comporta tale condanna salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La condotta di allontanamento dal domicilio in cui l'imputato era ristretto in detenzione domiciliare integra il reato di evasione quando non sia giustificata da una causa lecita; nella motivazione si valorizza anche la mancanza del carattere di occasionalità della condotta.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel reato di evasione, l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare integra la fattispecie in assenza di una causa giustificativa dell'assenza; la presenza di precedenti per evasione può essere valorizzata per escludere l'occasionalità della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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