Cassazione Penale, Sentenza n. 20993/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (durata tre anni e sei mesi, oltre cauzione). Il ricorrente censurava la motivazione sulla "attualità" della pericolosità sociale (generica e qualificata), deducendo che il tempo intercorso e il periodo detentivo dal 2017 avrebbero attenuato o escluso la pericolosità e che la motivazione era solo apparente, in violazione delle norme sulla prevenzione (richiamando artt. 1, 4 e 7 del d.lgs. n. 159/2011 e norme di procedura penale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse una critica alla motivazione del giudice di merito e non una chiara violazione di legge suscettibile di sindacato in sede di legittimità nelle materie di misure di prevenzione. La Corte territoriale aveva valutato correttamente la persistenza della pericolosità alla luce della posizione apicale del prevenuto nell'associazione dedita al narcotraffico, del nutrito curriculum giudiziario, dei consolidati legami con la 'ndrangheta, della disponibilità a compiere attività di traffico internazionale di cocaina e della mancanza di indici favorevoli alla riabilitazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui, nei ricorsi per provvedimenti di prevenzione, la Corte di Cassazione può sindacare solo vizi di legge e non valutazioni meramente motivazionali; il ricorso che prospetta soltanto vizi di motivazione è inammissibile.
d.lgs. n. 159/2011 (t.u. antimafia)
art. 1, art. 4, art. 7; art. 14, commi 2-bis e 2-ter
Il testo unico sulle misure di prevenzione impone al giudice di verificare in concreto l'attualità della pericolosità sociale e prevede l'obbligo di rivalutazione quando l'intercorrere di detenzione possa aver inciso sul profilo di pericolosità; la Corte territoriale è stata ritenuta aver osservato tali prescrizioni motivando la persistenza del rischio.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole procedurali applicabili ai provvedimenti di prevenzione e al sindacato sulle valutazioni di merito; la Corte ha ritenuto che non ricorresse una violazione di legge procedurale tale da rendere ammissibile il ricorso.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 6 del 2013
La pronuncia è stata richiamata per il principio che lo stato di detenzione non è neutro ma non esclude automaticamente la possibilità di ritenere sussistente la pericolosità; è necessario verificare se, all'esito della detenzione, emergano elementi concreti che modifichino il profilo di pericolosità.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammissibile solo il motivo che evidenzi una violazione di legge: le censure dirette a criticare la motivazione di merito, se non indicano un preciso vizio di diritto, sono inammissibili.
- Il giudice di merito deve accertare concretamente l'attualità della pericolosità sociale, specialmente quando sia trascorso tempo o sia intervenuta detenzione; la detenzione può incidere sulla valutazione ma non la esclude automaticamente.
- Fattori che rafforzano la valutazione di pericolosità attuale: ruolo apicale/organizzativo in associazioni criminali, condanne recenti per traffico di stupefacenti, plurime condanne esecutive, legami con contesti mafiosi, assenza di risorse lecite e contatti con reti di narcotraffico internazionale.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della misura di prevenzione il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la perdita dell'attualità del pericolo (es. consistente percorso rieducativo, comportamento post-detentivo esente da ulteriori condotte, nuovi legami sociali/professionali positivi).
- La dichiarazione di inammissibilità comporta casi tipici di condanna alle spese e all'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende; pertanto le censure formali e meramente critiche della motivazione espongono al rischio di tali conseguenze.
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