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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo all'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Pellizzaro Fabiana, condannata a pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Magistrato di sorveglianza aveva declinato la propria competenza e trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari ritenendo che gli artt. 62 e 63 L. 689/81 e l'art. 661 c.p.p. avessero ricondotto la materia all'autorità che cura l'esecuzione della pena; il GIP, discostandosi, ha sollevato il conflitto negativo chiedendo che la competenza fosse riconosciuta al Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto che la competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata sia del Magistrato di sorveglianza di Venezia. La decisione si fonda sull'art. 69-bis dell'ordinamento penitenziario e sull'interpretazione normativa e giurisprudenziale secondo cui le pene sostitutive (incluso il lavoro di pubblica utilità) sono, "per ogni effetto giuridico", equiparate alle pene detentive e possono dunque beneficiare della liberazione anticipata; la natura non detentiva della misura sostitutiva non esclude la possibilità del beneficio. Pertanto gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza per la decisione.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'ammissibilità del conflitto a causa della situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto dei giudici di conoscere dell'istanza

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'intervento della Corte per decidere il conflitto di competenza

  • art. 69-bis ordinamento penitenziario

    individua la competenza circa il procedimento di concessione della liberazione anticipata in capo al Magistrato di sorveglianza

    Attribuisce in via funzionale al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle domande di liberazione anticipata

  • art. 57, comma 1, legge n. 689/1981

    "per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente"

    Stabilisce l'equiparazione, "per ogni effetto giuridico", delle pene sostitutive alle pene detentive, fondamento per applicare ai sostitutivi istituti tipici della esecuzione penitenziaria come la liberazione anticipata

  • art. 76 legge n. 689/1981

    Rimanda l'applicazione di alcune norme dell'ordinamento penitenziario alle pene sostitutive, confermando la rilevanza delle disposizioni ordinarie per i benefici

  • art. 47, comma 12-bis ordinamento penitenziario

    "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54"

    Evidenzia la possibilità di concedere detrazioni/benefici anche nell'ambito di misure alternative quando sia dimostrato il recupero sociale

  • artt. 62 e 63 legge n. 689/1981

    Regolano aspetti dell'esecuzione delle pene sostitutive; la Corte osserva però che disciplinano l'esecuzione e il controllo dell'esecuzione, non la competenza a decidere sulla liberazione anticipata

  • art. 661 cod. proc. pen.

    Citato dal Magistrato di sorveglianza a sostegno della propria tesi sul ridisegno della competenza, ma ritenuto non determinante dalla Corte rispetto alla competenza per la liberazione anticipata

  • d.lgs. 150/2022

    Richiamato come fonte di novelle che hanno introdotto/ricondotto le pene sostitutive nel sistema; la Corte ritiene che le norme penitenziarie richiamate restino applicabili

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla liberazione anticipata è del Magistrato di sorveglianza anche quando la pena è stata comminata nella forma sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
  • La qualificazione della misura come "sostitutiva" e la sua natura non necessariamente detentiva non escludono l'accesso ai benefici premiali (es. liberazione anticipata) perché rileva il rapporto di esecuzione della pena, non il luogo fisico dell'espiazione.
  • La distinzione tra controllo dell'esecuzione della pena sostitutiva (ad esempio per la revoca) e valutazione meritocratica per la concessione della liberazione anticipata è essenziale: competenze diverse possono spettare ad organi diversi.
  • Gli artt. 62-63 L. 689/81 attengono all'esecuzione delle pene sostitutive, ma non sottraggono la materia alla competenza del Magistrato di sorveglianza quando si tratta di valutare benefici come la liberazione anticipata.
  • In caso di conflitto tra giudici che determina stasi processuale, è ammissibile sollevare il conflitto negativo ai sensi degli articoli del codice di procedura penale per ottenere una decisione vincolante sulla competenza.
  • Nella valutazione per la liberazione anticipata possono essere rilevanti elementi di reinserimento sociale (p. es. svolgimento di attività lavorativa durante la detenzione domiciliare) come indici di "partecipazione all'opera di rieducazione"

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