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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02463/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una questione nuova, non devoluta con l'appello e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto carenza e vizio logico di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza costituiva un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche erano oggetto della doglianza difensiva, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è nuovo e quindi inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ribadisce che in cassazione non sono deducibili questioni non devolute con i motivi di appello, poiché il motivo di ricorso deve essere consentito nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se proposta come motivo nuovo, ossia non precedentemente devoluto al giudice di appello.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per motivo non deducibile, segue di regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • Il giudice di legittimità non può annullare una decisione per un punto che il giudice di appello non è stato chiamato a esaminare, perché ciò determinerebbe un inevitabile difetto di motivazione su una questione sottratta al contraddittorio dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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