Cassazione Civile, Ordinanza n. 01989/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionari)
La controversia
I ricorrenti, quali cessionari del credito vantato da una società poi fallita, avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui veniva richiesta l'imposta di registro sul decreto del tribunale che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale. Sostenevano, da un lato, che la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo disposta dalla corte d'appello avesse fatto venire meno il presupposto impositivo, poiché il decreto di esecutorietà avrebbe perso efficacia giuridica e il lodo dovesse essere registrato a debito; dall'altro, che l'imposta dovesse comunque essere prenotata a debito, poiché il procedimento per l'esecutività del lodo sarebbe contenzioso e l'amministrazione pubblica era parte soccombente, con conseguente applicabilità delle norme sulla registrazione a debito per gli atti giudiziari a carico delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
La Corte ha distinto tra i tre ricorrenti in base agli effetti di un precedente giudizio di nullità del lodo. Nei confronti di una delle società ricorrenti ha rigettato il ricorso, ritenendo che la precedente rinuncia avesse lasciato ferme le sentenze di merito e quindi che non vi fosse giudicato esterno utile. Nei confronti degli altri due ricorrenti ha invece accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito annullando l'avviso di liquidazione nei loro confronti, in ragione del giudicato esterno formatosi sull'inefficacia definitiva del lodo arbitrale. Sul piano dei motivi, ha respinto la censura sulla sospensione dell'esecutività, affermando che l'imposta di registro sui lodi dichiarati esecutivi sorge con il decreto di esecutorietà e permane anche se il lodo sia successivamente sospeso, fino a un'eventuale decisione definitiva di nullità. Ha invece ritenuto fondata, per i soli ricorrenti coperti dal giudicato esterno, la conseguenza processuale dell'inefficacia definitiva del lodo, con annullamento dell'atto impositivo nei loro confronti. Le spese sono state compensate tra gli altri litiganti e, per la società rimasta soccombente, è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
l'imposta di registro è dovuta per i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, anche se impugnati o impugnabili; la mera sospensione dell'esecutorietà non elimina il presupposto impositivo, che viene meno solo con una decisione definitiva che annulli o dichiari nullo il lodo o il titolo.
art. 54, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986
richiamato dai ricorrenti e nel contesto dell'avviso di liquidazione per la disciplina dell'imposta di registro sull'atto giudiziario.
richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'imposta di registro.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
individuato dal giudice di merito come base della solidarietà passiva nell'obbligo di pagamento dell'imposta tra i soggetti che hanno chiesto il decreto di esecutività del lodo.
norma eccezionale e tassativa; non consente la registrazione a debito del lodo arbitrale perché non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria come quello ex art. 825 c.p.c.
il deposito e la dichiarazione di esecutorietà del lodo sono ricondotti a un procedimento di giurisdizione volontaria; il decreto di esecutorietà costituisce il presupposto del tributo.
il giudizio di impugnazione per nullità del lodo è l'unico che, se sfocia in una decisione definitiva di nullità, può escludere la debenza del tributo.
art. 830, ultimo comma, c.p.c.
la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo non incide sul presupposto fiscale dell'imposta di registro.
art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel primo motivo di ricorso, in connessione con la disciplina sanzionatoria invocata dai ricorrenti.
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di registrazione a debito e disciplina delle spese/anticipazioni processuali.
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44/2012
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assoggettamento dell'Agenzia delle Dogane alla registrazione a debito come amministrazione dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
richiamato solo in via preliminare per il deposito della memoria illustrativa.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina, per il ricorrente rinunciante, la salvezza delle sentenze di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, il presupposto impositivo nei confronti del lodo arbitrale si realizza con il decreto che lo dichiara esecutivo; la successiva sospensione dell'efficacia esecutiva non fa venir meno il tributo.
- La sopravvenuta eliminazione del titolo mediante una decisione definitiva di nullità o inefficacia può escludere la debenza dell'imposta; non è sufficiente una mera sospensione cautelare dell'esecutorietà.
- La registrazione a debito ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tassativamente previsti dalla legge; il procedimento di dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale non vi rientra.
- Nel giudizio di impugnazione di un atto impositivo relativo a una pluralità di soggetti, gli effetti di un precedente giudizio sul medesimo titolo possono operare in modo differenziato a seconda della posizione processuale di ciascuno, soprattutto in presenza di rinuncia al ricorso o di giudicato esterno favorevole.
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