Cassazione Civile, Ordinanza n. 13192/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società di telecomunicazioni avevano percepito per anni un superminimo individuale. La società, a seguito dell'accordo sindacale del 23/11/2017, aveva iniziato ad assorbire tale emolumento nei nuovi aumenti retributivi, trattenendo somme dalla retribuzione da gennaio 2018 a febbraio 2019. I lavoratori hanno chiesto di accertare che il superminimo fosse non riassorbibile negli aumenti della contrattazione collettiva nazionale, sostenendo che l'assorbimento fosse limitato ai soli aumenti della contrattazione aziendale o ai passaggi di livello, e hanno domandato la restituzione delle somme trattenute. In appello la Corte territoriale ha escluso questa interpretazione e ha ritenuto assorbibile il superminimo anche rispetto agli aumenti previsti dal rinnovo nazionale del CCNL. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c.; violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. per l'asserito errato riparto dell'onere probatorio e per la presunta applicazione di una presunzione di assorbimento; violazione degli artt. 12 L. n. 153/1969, 2094 c.c. e 36 Cost. per una supposta qualificazione del superminimo come liberalità; violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere considerato il comportamento complessivo e successivo della datrice di lavoro, che per anni aveva omesso di assorbire il superminimo in occasione di precedenti rinnovi collettivi nazionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per due ricorrenti che avevano conciliato la lite. Ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente, che non vi fosse un errato riparto dell'onere della prova e che il terzo motivo si fondasse su un travisamento della decisione di merito. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che nell'interpretazione della clausola individuale relativa al superminimo non poteva essere escluso a priori il rilievo del comportamento successivo delle parti, specie della datrice di lavoro che per un lungo periodo e in più occasioni aveva omesso di assorbire il superminimo in presenza di rinnovi contrattuali nazionali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova interpretazione della clausola, da compiersi considerando anche tale comportamento successivo.
Norme richiamate
Nell'interpretazione del contratto il dato letterale non è decisivo in senso assoluto; occorre ricercare la comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento complessivo e successivo dei contraenti.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul punto.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente a integrare il minimo costituzionale di motivazione.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso l'erroneità della decisione di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; il motivo è stato respinto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; il motivo è stato respinto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; il motivo è stato respinto.
Richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile per travisamento della sentenza impugnata.
Richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile per travisamento della sentenza impugnata.
art. 36 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile per travisamento della sentenza impugnata.
La valutazione della trattazione in pubblica udienza è stata ritenuta discrezionale del collegio.
art. 32786/2022
Citata come precedente sul carattere circolare dell'interpretazione contrattuale e sulla rilevanza del comportamento successivo.
art. 9380/2016
Citata come precedente sull'interpretazione del contratto e sul rilievo del comportamento successivo.
art. 25840/2014
Citata come precedente sull'interpretazione del contratto e sul rilievo del comportamento successivo.
art. 13595/2020
Citata come precedente sul rilievo del comportamento successivo nell'interpretazione contrattuale.
art. 16181/2017
Citata come precedente sul rilievo del comportamento successivo nell'interpretazione contrattuale.
art. 26017/2018
Richiamata dalla Corte d'appello e considerata come principio secondo cui il superminimo è normalmente assorbibile nei miglioramenti previsti dalla disciplina collettiva, salvo diversa pattuizione.
art. 8053/2014
Richiamata sul c.d. minimo costituzionale della motivazione.
art. 5533 del 2017
Citata in relazione alla discrezionalità del collegio sulla trattazione in pubblica udienza.
art. 26480 del 2020
Citata in relazione alla discrezionalità del collegio sulla trattazione in pubblica udienza.
art. 14437 del 2018
Richiamata per affermare che la trattazione in pubblica udienza può essere esclusa quando i principi di diritto applicabili siano consolidati.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il significato letterale è un punto di partenza ma non esaurisce l'indagine: occorre ricostruire la comune intenzione delle parti considerando anche il comportamento complessivo e successivo dei contraenti.
- Quando una clausola sul superminimo prevede l'assorbibilità in occasione di aumenti retributivi collettivi, la sua portata va stabilita caso per caso secondo l'esatto tenore della pattuizione e degli indici interpretativi complessivi, senza arrestarsi al solo dato testuale.
- Il comportamento successivo della parte che ha predisposto o applicato la clausola può essere un indice rilevante per interpretarla, specie se si è protratto a lungo e si è manifestato in modo univoco in più occasioni.
- Le censure in cassazione che denunciano violazioni sull'onere della prova sono infondate se la decisione di merito è in realtà fondata sull'interpretazione della clausola contrattuale e non su una presunzione o su un inammissibile ribaltamento dell'onere probatorio.
- La non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni fattuali specifiche e puntuali; non può supplire a deduzioni generiche o indeterminate sulla causale attributiva di un superminimo.
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