Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31721/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia originava da una domanda, proposta da un originario attore poi deceduto e proseguita dagli eredi, volta ad accertare che alcuni locali di circa 70 mq situati nel sottotetto di un edificio condominiale fossero comuni/condominiali o comunque pertinenziali alle unità sottostanti, con conseguente invalidità o inefficacia dell'atto con cui tali vani erano stati venduti dal costruttore a un soggetto che ne aveva poi rivendicato la titolarità. In primo grado il giudice aveva riconosciuto la natura pertinenziale dei vani al piano sottostante e ordinato la reimmissione nel compossesso. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'acquirente del sottotetto, ritenendo che il tribunale avesse deciso su un titolo non allegato (il rapporto pertinenziale), con violazione dell'art. 112 c.p.c., e aveva quindi respinto le domande. Le eredi dell'originaria parte attrice proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omesso controllo sull'integrità del contraddittorio e sulla regolarità delle notifiche in appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la corte d'appello ritenuto ultrapetizione la decisione di primo grado e per motivazione illogica/apparente; 3) violazione degli artt. 1117, 1123 e 817 c.c. per mancato riconoscimento della condominialità del sottotetto e motivazione contraddittoria/apparente; 4) violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la corte d'appello pronunciato oltre i motivi di gravame senza considerare il giudicato interno sulla esclusione della proprietà esclusiva del sottotetto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi perché le ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia al ricorso. Il controricorrente ha aderito alla rinuncia ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ricorrendo i presupposti di legge, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione: la corte d'appello aveva ritenuto che il primo giudice avesse attribuito il bene su un titolo non allegato dalle parti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato per incardinare le censure di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità processuali e sentenza asseritamente viziata.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato come norma sulla presunzione di condominialità delle parti comuni dell'edificio.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina condominiale e riparto delle utilità/spese delle parti comuni.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato in tema di pertinenza del vano sottotetto rispetto alle unità immobiliari sottostanti.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo non contestato.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per la mancata impugnazione di un capo di decisione e la conseguente acquiescenza/judicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per la procura al controricorso con mandato anche ad accettare rinunce.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso osservante i presupposti di legge.

  • art. 391 c.p.c.

    Prevede la compensazione integrale delle spese nel caso di rinuncia al ricorso, come applicato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e il controricorrente aderisce alla rinuncia, ricorrendo i presupposti di legge il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La rinuncia al ricorso determina, di regola, la compensazione integrale delle spese se prevista dalla disciplina processuale applicabile e se vi è adesione del controricorrente.
  • Le censure ex art. 112 c.p.c. richiedono di verificare se il giudice abbia pronunciato oltre la domanda o su fatti/titoli non allegati; tuttavia tale verifica resta assorbita se il ricorso viene rinunciato prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.