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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32249/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di investimento in obbligazioni argentine effettuate tramite un contratto quadro di negoziazione e relativi ordini di acquisto, eseguiti in un arco temporale che va dal 1999 al 2005. La cliente ha agito contro l’intermediario chiedendo: la declaratoria di inadempimento degli obblighi informativi nella prestazione del servizio di investimento; la restituzione della differenza tra il prezzo di acquisto dei titoli e il valore di rivendita; la nullità o annullabilità degli ordini e del contratto quadro; il risarcimento dei danni; la restituzione delle somme asseritamente indebitamente trattenute dalla banca. In primo grado le domande formulate con memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. erano state ritenute inammissibili perché tardive, e la Corte d’appello aveva confermato tale impostazione, dichiarando inoltre prescritte le pretese relative agli acquisti anteriori al 2003 e insussistenti obblighi restitutori per gli acquisti del 2003, per i quali risultava addirittura un guadagno netto della cliente. Con il ricorso per cassazione la cliente ha censurato: 1) la violazione degli artt. 112, 342 e 183, sesto comma, c.p.c., sostenendo che l’appello aveva specificamente contestato l’erronea declaratoria di inammissibilità e che le domande aggiunte in memoria costituivano mera estensione/modificazione consentita e non domanda nuova; 2) la violazione delle norme in tema di prova, prescrizione e danno, lamentando l’erronea collocazione del dies a quo della prescrizione al default argentino del 23 dicembre 2001 invece che al momento in cui sarebbe emersa concretamente l’impossibilità di rimborso; 3) l’omesso esame di documenti che avrebbero provato la vendita dei titoli e il relativo ricavato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello: la modificazione della domanda ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. può investire petitum e causa petendi purché resti connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta, e nel caso di specie le domande di risarcimento, annullamento, risoluzione e arricchimento senza causa si collocavano nel medesimo perimetro fattuale dell’originaria controversia sul contratto quadro e sugli acquisti di obbligazioni argentine. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva impropriamente richiesto, in appello, un onere di riproduzione del contenuto degli atti di primo grado tipico del ricorso per cassazione, confondendo i requisiti di specificità dell’appello con quelli dell’art. 366 c.p.c. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non vi fonda la decisione, che si concentra invece sull’erronea qualificazione dell’appello e sulla modifica della domanda ex art. 183 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo e terzo motivo in tema di valutazione delle prove; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel secondo e terzo motivo sulla valutazione del materiale probatorio; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La modificazione della domanda è ammissibile anche quanto a petitum e causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; la memoria può quindi ampliare il perimetro della domanda senza introdurre una vicenda nuova.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte censura la pretesa della sentenza impugnata di richiedere all’appellante un livello di specificità non previsto per l’atto di appello, confondendolo con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 97 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova documentale; non scrutinato per assorbimento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/inesistente; non oggetto di autonoma decisione, essendo assorbito il motivo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione; la questione resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sia sulla prescrizione sia sul danno; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per l’inadempimento dell’intermediario; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prova; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all’obbligo di motivazione; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla motivazione della sentenza; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Massime di principio

  • La modificazione della domanda consentita dalla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare anche petitum e causa petendi, purché la nuova formulazione resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in citazione; non costituisce domanda nuova l’estensione del perimetro di indagine su fatti già compresi nell’originario nucleo fattuale.
  • Quando il giudice di primo grado dichiara inammissibili domande proposte con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l’appellante non è onerato di riprodurre integralmente il contenuto degli atti di primo grado secondo lo standard di specificità proprio del ricorso per cassazione; è sufficiente contestare l’erroneità della decisione e indicarne le ragioni giuridiche.
  • Nel giudizio di appello, la specificità del motivo va commisurata alla natura della censura e agli atti rilevanti già presenti nel fascicolo; non può essere imposto un requisito di autosufficienza estraneo all’atto di appello.
  • L’accoglimento di un motivo che investe la preclusione processuale e la corretta ampiezza delle domande comporta l’assorbimento delle censure relative a prescrizione, prova del danno e merito della pretesa, dovendo il giudice del rinvio riesaminare l’intera vicenda secondo l’ordine logico corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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