Cassazione Penale, Sentenza n. 2336/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente contestava: (i) nullità per mancata autonoma valutazione del giudice del riesame e motivazione per relationem alla ordinanza di un giudice poi dichiarato incompetente; (ii) utilizzo illegittimo di captazioni provenienti da altro procedimento; (iii) mancata ostensione e mancato deposito tempestivo dei file audio intercettati, precludendo la verifica delle trascrizioni; (iv) carenza degli elementi per configurare l'associazione per delinquere (mancanza di affectio societatis, interessi confliggenti, episodi non collegati); (v) mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari, perché il Lauritano avrebbe cessato l'attività di corriere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: è legittima la motivazione per relationem quando non mutano contestazione in diritto né rappresentazione dei fatti e il tribunale ha esercitato il potere integrativo di motivazione. Il secondo motivo (utilizzo captazioni) è inammissibile per aspecificità e per mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte della difesa. Il terzo motivo (mancata ostensione dei file) è infondato: la difesa non aveva tempestivamente richiesto l'accesso alle registrazioni nei termini opportuni per il procedimento di riesame. Il quarto motivo è inammissibile perché chiede una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha invece fornito autonoma e dettagliata valutazione della gravità indiziaria (serialità, identità dei partecipanti, modalità esecutive comuni, linguaggio criptico, stoccaggio e spartizione della refurtiva). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del tribunale sulla pericolosità e la possibilità di reiterazione, anche se il rapporto di lavoro è cessato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia individuato gli elementi tipici (serialità, struttura organizzata, divisione dei ruoli, linguaggio criptico, finalità di furto continuato) sufficienti a fondare la gravità indiziaria
art. 292, comma 2, lett. c) e comma 2-ter cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla nullità: la Corte ha però ritenuto infondata la censura sulla mancata autonoma motivazione del giudice del riesame, confermando che la motivazione per relationem è ammessa quando fatti e contestazione sono identici
Norma richiamata dalla difesa circa l'utilizzabilità delle captazioni provenienti da altro procedimento; la Corte ha sottolineato l'onere di allegazione a carico della parte che deduca l'inutilizzabilità e ha dichiarato il motivo aspecifico e quindi inammissibile
artt. 268 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul procedimento cautelare e sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la gravità indiziaria sulla base del compendio probatorio
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Disciplina delle tempistiche del procedimento di riesame: la Corte ha ricordato che la richiesta del difensore per la messa a disposizione delle registrazioni deve essere tempestiva, compatibilmente con i tempi di duplicazione e deposito
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in tema di esigenze cautelari: la prognosi di reiterazione può desumersi dalla pregressa commissione di reati della stessa natura o di uguale natura rispetto al bene protetto e alle modalità, per cui la cessazione dell'impiego non esclude necessariamente l'attualità del pericolo
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può motivare per relationem rispetto al provvedimento cautelare genetico quando non siano mutate la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti; in tale caso è ammesso un potere integrativo purché non si tratti di una motivazione priva di vaglio critico
- Chi deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento ha l'onere di allegare e dimostrare compiutamente tale inutilizzabilità nel ricorso; il mancato assolvimento di tale onere comporta inammissibilità della censura
- La richiesta di accesso alle registrazioni foniche deve essere prodotta tempestivamente rispetto all'udienza di riesame, tenendo conto dei tempi tecnici di duplicazione; la mancata tempestiva richiesta può pregiudicare la contestazione sulla corrispondenza tra trascrizioni e audio
- La Cassazione non è sede per rivalutare il compendio indiziario: censure che mirino a riconsiderare i fatti e le prove vengono generalmente dichiarate inammissibili se non dimostrano vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere è decisiva la valutazione complessiva degli elementi (serialità dei reati, stabilità del gruppo, ripetitività delle modalità, ripartizione dei ruoli e dei profitti, uso di linguaggio criptico e mezzi/immobili per la commissione), non la mera compartecipazione a singoli reati-strumento
- La cessazione del rapporto lavorativo non elimina automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: la valutazione tiene conto della personalità, professionalità criminale e della concreta possibilità di reiterazione in contesti analoghi
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