Cassazione Civile, Ordinanza n. 09134/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente bancario, deducendo l'illegittimità di addebiti per interessi ultra-legali in difetto di pattuizione scritta, interessi usurari, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva respinto il gravame dell'istituto di credito. In cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte, attrice in ripetizione, non avesse assolto l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2033, 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando i presupposti dell'azione di ripetizione e assumendo che non fosse dimostrata la chiusura del conto, circostanza che la banca riteneva necessaria per proporre l'azione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti in cui la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non necessaria la produzione del contratto di apertura del rapporto, pur essendo stata la domanda proposta proprio sul presupposto dell'esistenza di un contratto scritto con determinate condizioni non indicate; pertanto ha ribadito che l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda grava sul correntista che agisce in ripetizione. È stato invece confermato, quanto al difetto di estratti conto per un segmento iniziale del rapporto, che il ricalcolo può partire dal saldo iniziale desumibile dalla documentazione disponibile, secondo il criterio sfavorevole al cliente quando manchi parte della prova documentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti fondato la decisione anche sulla natura solutoria delle rimesse in un conto sempre passivo e non affidato. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'onere di provare il fatto costitutivo della domanda di ripetizione incombe sul correntista che allega l'esistenza del contratto e l'illegittimità degli addebiti; non può dirsi assolto solo mediante estratti conto se la domanda presuppone un contratto scritto contenente condizioni specifiche non prodotte.
La ripetizione dell'indebito richiede la prova dei pagamenti indebiti e dei relativi presupposti; la doglianza che ne contesta i requisiti è inammissibile se non incide su tutte le basi della decisione di merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni sul tema della chiusura del conto e dei presupposti della ripetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova presuntiva della chiusura del conto; la Corte non ha accolto la doglianza.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla ripetizione delle rimesse solutorie in conto corrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il correntista attore deve provare il contratto e le condizioni negoziali invocate come base dell'illegittimità degli addebiti; se allega un rapporto scritto con specifiche pattuizioni mancanti o nulle, deve produrre il documento contrattuale.
- La mancanza di parte della documentazione contabile non impedisce automaticamente il ricalcolo, ma impone di partire dal primo saldo disponibile o dal saldo iniziale a debito quando non sia possibile ricostruire l'andamento del rapporto con altri mezzi rappresentativi.
- Quando il conto corrente sia sempre passivo e non affidato, le rimesse possono avere natura solutoria; in tale ipotesi l'azione di ripetizione non presuppone necessariamente la formale chiusura del conto.
- In cassazione è inammissibile la censura che non investa tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
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