Cassazione Penale, Sentenza n. 8155/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Catania che, in funzione di giudice dell'esecuzione e a seguito di precedente annullamento con rinvio, aveva rideterminato la pena complessiva del Garozzo (anni 30 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa) ritenendo eseguibile l'ergastolo nonostante precedenti pronunce concernenti limiti all'eseguibilità per effetto del principio di specialità e di un titolo estradizionale che consentiva l'esecuzione solo per 20 anni. Il Procuratore generale ha dedotto che la deroga al principio di specialità operava perché il condannato, dopo la liberazione, era rimasto in Italia oltre i 45 giorni previsti, mentre la difesa ha contestato sostenendo che la permanenza era dovuta a provvedimenti (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e all'assenza di documenti validi per l'espatrio, quindi la deroga non poteva trovare applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato alla Corte di appello di Catania per nuovo esame. La Suprema Corte ha richiamato la necessità di accertare se la permanenza del Garozzo nel territorio italiano dopo la liberazione costituisse una libera scelta idonea ad escludere il principio di specialità ovvero fosse invece determinata da impedimenti (misure di prevenzione, mancanza di documenti) che escludono la deroga. In mancanza di tali accertamenti il provvedimento dell'appello non poteva resistere e pertanto è stato annullato con rinvio per ulteriore valutazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
Norma citata in relazione al calcolo della pena per i reati concorrenti; richiamata come principio di riferimento per il cumulo delle pene
art. 671 codice di procedura penale
Regola sulla competenza del giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena: il suo intervento è condizionato all'eseguibilità delle pene prese in considerazione
art. 721, comma quinto, lett. c) codice di procedura penale
"il principio di specialità non opera quando: (...) c) l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se dopo averlo lasciato vi ha fatto volontariamente ritorno."
La norma prevede la deroga al principio di specialità quando l'estradato rimane volontariamente in Italia oltre 45 giorni dalla liberazione; la Corte richiama che tale mancato allontanamento deve essere effetto di una libera scelta per far venir meno la specialità
art. 14 Convenzione europea di estradizione (Parigi 3/12/1957) e art. 5 n.2 dell'Accordo aggiuntivo
Principi internazionali che vietano l'esecuzione di pene per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione, salvo eccezioni come la deroga prevista dalla norma nazionale richiamata; la Corte li applica per valutare la rilevanza del principio di specialità
Massime di principio
- Il principio di specialità impedisce che, dopo un'estradizione o un titolo estradizionale, si esegua una pena per reati diversi o per la porzione di pena non prevista dal titolo estradizionale, salvo che ricorra una deroga normativa.
- La deroga al principio di specialità prevista dall'art. 721 c.p.p. (mancato allontanamento entro 45 giorni) opera solo se la permanenza in Italia è frutto di una libera scelta dell'estradato; se la permanenza è dovuta a impedimenti oggettivi (misure restrittive, mancanza di documenti) la deroga non si applica.
- Il giudice dell'esecuzione, prima di operare cumuli o calcoli di pene, deve accertare l'effettiva eseguibilità delle singole pene considerate; in presenza di dubbi di fatto rilevanti occorre un approfondimento istruttorio o il rinvio alla corte di merito.
- Le censure sulla eseguibilità di una pena per effetto di profili extradizionali richiedono verifica documentale e fattuale (provvedimenti estradizionali, misure di prevenzione, attività del soggetto dopo la liberazione) e non possono essere risolte con valutazioni sbrigative.
- Se vi sono contestazioni sui fatti rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di specialità (es. se l'estradato poteva lasciare il Paese) la decisione va rimessa alla Corte di merito per nuovo esame e accertamento probatorio.
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