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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07336/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, davanti al giudice tributario di primo grado, di alcune cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione; il ricorso fu dichiarato inammissibile per indeterminatezza della domanda e tale esito fu confermato in appello, ove il giudice ritenne che l'atto introduttivo fosse privo dell'indicazione dei motivi di censura e, quindi, incomprensibile per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, deducendo in sintesi violazioni di legge, nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame di fatti decisivi. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente un profilo assorbente di inammissibilità: il ricorso per cassazione risultava sottoscritto dalla stessa ricorrente, che dichiarava di non essere iscritta all'albo speciale dei cassazionisti. La Corte ha quindi rilevato che, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale e munito di valida procura speciale; la mancanza di tale requisito, alla data della notifica, integra vizio insanabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto e sottoscritto da un soggetto non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Ha inoltre applicato l'art. 96 c.p.c., comma 4, in relazione all'opposizione alla proposta di definizione accelerata, condannando la ricorrente al pagamento di euro 600 in favore della cassa per le ammende. Ha dato atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. Non è stata affrontata nel merito la censura sulla asserita indeterminatezza del ricorso originario, poiché la decisione si è arrestata alla causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Per l'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che esso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di valida procura speciale.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato dai motivi di ricorso come contenitore dei vizi denunciati, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché dichiara l'inammissibilità per difetto di rappresentanza tecnica abilitata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per la gestione camerale del procedimento.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione in base al rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di opposizione alla proposta di definizione accelerata, la Corte applica la sanzione prevista dal comma 4, escludendo però spese e ulteriore somma ex comma 3 perché l'ufficio non risultava ritualmente costituito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore somma equitativa prevista dal comma 3, poiché l'ufficio non era ritualmente costituito.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo da versare in caso di rigetto/inammissibilità, pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247

    È richiamata nel testo come base normativa del regolamento relativo all'albo speciale.

  • D.M. 178/2016

    art. 2, comma 1, lett. i)

    È citato nel passaggio in cui la ricorrente dichiara di non risultare iscritta nell'albo speciale dei cassazionisti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se, al momento della notifica, non risulta sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori e munito di valida procura speciale; il vizio è insanabile e non può essere sanato da atti successivi.
  • Il requisito della legittimazione tecnica nel giudizio di cassazione è un requisito di ritualità dell'impugnazione, distinto dal merito delle censure: la Corte può arrestarsi a tale profilo preliminare senza esaminare i motivi dedotti.
  • In caso di opposizione alla proposta di definizione accelerata e di declaratoria di inammissibilità, la Corte può applicare la sanzione ex art. 96 c.p.c. nei limiti previsti dalla disciplina speciale, fermo restando che le ulteriori voci accessorie non sono dovute se la parte avversaria non è ritualmente costituita.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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