Cassazione Civile, Ordinanza n. 11803/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito verso la debitrice principale e alcuni garanti fideiussori. In primo grado l'opposizione dei fideiussori era stata accolta con declaratoria di nullità totale delle fideiussioni per contrasto con norme di ordine pubblico economico. In appello, la cessionaria del credito ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale, applicando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, ha mantenuto la nullità solo di alcune clausole, ha ritenuto valida la restante parte delle garanzie e ha affermato la tempestività dell'azione rispetto al termine di cui all'art. 1957 c.c. I garanti hanno proposto ricorso per cassazione articolando, per il primo gruppo di ricorrenti, tre motivi: omessa pronuncia e carenza di legittimazione della cessionaria, per mancata prova dell'effettiva cessione e dell'inclusione del credito specifico nell'operazione ex art. 58 TUB; violazione dell'art. 58 TUB, sostenendo che l'avviso in Gazzetta Ufficiale è solo pubblicità-notizia e non prova sufficiente della cessione in blocco quando il credito sia contestato; violazione dell'art. 1957 c.c., deducendo che il telegramma di messa in mora non integra "istanza" giudiziale e che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre sei mesi dalla revoca del credito. Il secondo gruppo di ricorrenti ha riproposto il motivo sull'art. 1957 c.c. e ha inoltre denunciato omessa pronuncia e omesso esame circa la dedotta nullità/inefficacia delle fideiussioni per violazione di buona fede e correttezza da parte della banca, nonché la censura sulle spese di lite, lamentando la mancata considerazione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale relativo alla legittimazione della cessionaria, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso riunito che riproponevano la questione ex art. 1957 c.c. e le ulteriori censure. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale non è quindi definitiva, perché il giudice di rinvio dovrà verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria del credito, accertando in modo concreto l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco e la relativa prova documentale.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia è stata respinta sul primo motivo, ritenendosi che la Corte d'appello avesse comunque rigettato implicitamente l'eccezione di carenza di legittimazione; le ulteriori doglianze ex art. 112 sono state poi dichiarate assorbite
art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993
il cessionario che agisce in giudizio deve provare l'inclusione del credito specifico nella cessione in blocco; l'avviso in Gazzetta Ufficiale ha funzione di pubblicità-notizia e può avere valore indiziario, ma non è di per sé prova sufficiente quando la cessione o l'inclusione del credito siano contestate
la pubblicazione dell'avviso sostituisce la notificazione della cessione ai debitori, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare la cessione e l'inclusione del credito, se contestate
il creditore deve proporre istanze contro il debitore principale entro sei mesi; i ricorrenti sostenevano che l'atto stragiudiziale di messa in mora non bastasse, ma il relativo esame è stato assorbito
art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
censurata la statuizione sulle spese di lite in ragione della soccombenza e del mutamento giurisprudenziale sopravvenuto, ma la doglianza è stata assorbita
invocato per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito
richiamato dai ricorrenti per affermare che il successore a titolo particolare deve provare la propria legittimazione sostanziale
Massime di principio
- Quando il credito è ceduto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, il cessionario che agisce in giudizio deve dimostrare la propria legittimazione sostanziale provando che il singolo credito rientra nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
- L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale svolge funzione di pubblicità-notizia e sostituisce la notificazione della cessione ai debitori, ma non costituisce prova piena dell'avvenuta cessione né dell'inclusione del credito specifico se tali elementi siano contestati.
- La prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco deve risultare da un complessivo accertamento delle risultanze di fatto; l'avviso pubblicato può avere valore indiziario solo se reca indicazioni sufficientemente specifiche da consentire di ricondurre con certezza il credito tra quelli ceduti.
- In tema di fideiussione, la declaratoria di nullità delle clausole conformi allo schema anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità totale della garanzia, potendo residuare la validità del rapporto nella parte non colpita dalla nullità.
- Le censure sulle spese di lite fondate sul mutamento giurisprudenziale sopravvenuto restano assorbite quando la sentenza venga comunque cassata per altra ragione decisiva.
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