Cassazione Penale, Sentenza n. 18362/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricciardi impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per concussione (capo a)), per tentata concussione (capo k)) e aveva derubricato parte della originaria contestazione (capo e)) in induzione indebita. Il ricorso si fondava su tre censure principali: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (tardività della denuncia, aggiunte in sede di SIT, contraddizioni e assenza di riscontri); 2) violazione di legge in relazione all'art. 317 c.p. per difetto della prova dell""abuso costrittivo"" (metus pubblicae potestatis), dunque insussistenza della concussione e della tentata concussione; 3) violazione di legge rispetto alla derubricazione in induzione indebita (art. 319-quater c.p.), per mancanza degli elementi tipici dell'induzione e dell'indebito vantaggio per il privato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al vizio di motivazione sulla credibilità delle persone offese, confermando il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa beneficia della presunzione di attendibilità ex art. 198 c.p.p. e che la valutazione della prova è rimessa ai giudici di merito salvo aporie logiche o travisamenti della prova. Ha rigettato il secondo motivo: le condotte contestate ai capi a) (concussione) e k) (tentata concussione) sono state correttamente qualificate dai giudici di merito, avendo ricostruito un contesto di "metus" oggettivamente idoneo a costringere le vittime a dazioni o a creare timore di danno contra ius (anche per la vicinanza temporale rispetto a sequestri/ispezioni). Ha invece ritenuto fondato l'ultimo motivo relativo al capo e): la derubricazione in induzione indebita non è sostenuta da elementi che dimostrino che le richieste fossero dirette a conseguire un vantaggio indebito per il privato o che fossero inquadrabili in una specifica forma di abuso connessa alla qualifica dell""imputato; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo e) perché il fatto non sussiste. In conseguenza, ha rideterminato la pena complessiva (art. 620 c.p.p.) escludendo la quota riferibile al capo e), fissandola in anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali di questo grado tra le parti per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen. (concussione)
Richiesto l'elemento dell""abuso costrittivo"" (metus pubblicae potestatis): può consistere anche in una minaccia implicita o in uno stato di soggezione risultante dalla qualità e dal contesto (es. sopralluogo e sequestro) che rendono la richiesta idonea a limitare gravemente la libertà della vittima
art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita)
Fattispecie di natura bilaterale: richiede la volontà del privato di conseguire un vantaggio indebito. Se mancano elementi che colleghino la richiesta a un vantaggio indebito per il privato o all'abuso della qualità pubblica, la qualificazione è dubbia e può portare all'annullamento
La valutazione dell'idoneità degli atti deve essere ex ante e in concreto: per il tentativo è sufficiente che gli atti posti in essere fossero oggettivamente idonei a procurare l""evento doloso"" o la costrizione, anche se la vittima poi si sottrae
art. 198 cod. proc. pen. (presunzione di attendibilità della testimonianza)
La testimonianza della persona offesa gode della presunzione di attendibilità; non necessita di elementi esterni di conferma per costituire fonte ricostruttiva, salvo che emergano elementi specifici a fondare il sospetto di mendacità
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione previsti per dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi: la Corte ha ricordato che non sono applicabili alla persona offesa, salvo casi specifici
legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Legge Severino")
Riferita nel quadro giurisprudenziale che ha ridefinito aspetti della nozione di concussione e dell""abuso costrittivo""
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (rideterminazione della pena in sede di cassazione)
Quando non sono necessari nuovi accertamenti di merito, la Corte di cassazione può rideterminare direttamente la pena con un calcolo aritmetico sulla base degli elementi già accertati
art. 81 cod. pen. (continuazione)
I giudici di merito hanno ritenuto i vari episodi facenti capo a un medesimo disegno criminoso, con conseguente aumento per continuazione
art. 541, comma 1 cod. proc. pen. e art. 92, comma 2 cod. proc. civ. (spese processuali)
Motivano la decisione di integrare la compensazione delle spese per il grado di giudizio per la soccombenza reciproca
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa è presunta affidabile (art. 198 c.p.p.) e la valutazione della sua credibilità spetta prevalentemente al giudice di merito: per impugnare con successo occorrono elementi specifici che dimostrino aporie logiche o travisamenti della prova
- Per il reato di concussione (art. 317 c.p.) è essenziale l""abuso costrittivo"": non è necessaria una minaccia esplicita se la qualità del pubblico ufficiale e il contesto (es. ispezione/sequestro) rendono la richiesta idonea a generare timore di un danno contra ius
- Nel caso di tentata concussione, la verifica dell'idoneità degli atti è ex ante: rileva se, al tempo della condotta, gli atti erano concretamente idonei a costringere la vittima, anche se poi questa si rifiuta o non corrisponde
- La distinzione tra concussione e induzione indebita va operata guardando all""elemento soggettivo e alla finalità del privato: l""induzione indebita (art. 319-quater) richiede che il privato voglia ottenete un vantaggio indebito, mentre la concussione si base sull""abuso di potere che costringe il privato"
- Se, rispetto a un capo di imputazione, mancano elementi probatori essenziali (p.es. collegamento con l""esercizio di funzioni o la volontà di un vantaggio indebito), la Cassazione può annullare il capo senza rinvio quando ulteriori accertamenti sono superflui
- La Corte di cassazione può rideterminare la pena direttamente (art. 620 c.p.p.) quando la modifica della decisione è meramente aritmetica e non richiede nuovi accertamenti di fatto
- In giudizi con soccombenza reciproca è possibile la compensazione integrale delle spese di grado, specialmente se la decisione produce esiti parzialmente favorevoli per entrambe le parti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18372/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18400/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18417/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18420/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18232/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →