Cassazione Civile, Ordinanza n. 17470/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento, già annullata in primo grado e con esito favorevole alla società anche in appello. La società ha poi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolazione delle spese del grado di appello. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese richiamando soltanto "giusti motivi" senza alcuna reale spiegazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la compensazione fosse stata pronunciata in assenza dei presupposti normativi e senza adeguata giustificazione, essendosi la corte di merito limitata a evocare la "peculiarità della questione trattata".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha osservato che il richiamo ai "giusti motivi" o alla mera "peculiarità della questione" non è di per sé sufficiente a sorreggere la compensazione delle spese, occorrendo una motivazione effettiva e riconducibile ai presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. e dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione quando la decisione sulla compensazione delle spese sia priva di una reale illustrazione delle ragioni poste a base del decisum.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione delle regole sulla ripartizione delle spese processuali è censurabile per violazione di legge quando la compensazione sia disposta fuori dai presupposti normativi.
Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede un fondamento coerente con i presupposti normativi applicabili ratione temporis e non può poggiare su formule generiche come la mera peculiarità della questione.
Resta ferma la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese, derogabile solo nei casi consentiti dalla legge.
La compensazione, totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione non illogica né erronea e, nel regime applicabile, da gravi ed eccezionali ragioni o da specifiche ipotesi legalmente previste.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005 n. 263
È richiamato come snodo normativo del previgente regime della compensazione delle spese.
È richiamata quale fonte della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis nel caso esaminato.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014
È richiamato come modifica successiva dell'art. 92 c.p.c., non applicabile al caso ma utile a ricostruire l'evoluzione normativa.
La compensazione può essere giustificata solo da ipotesi tipizzate o da analoghe gravi ed eccezionali ragioni; il mero riferimento alla peculiarità della questione non basta.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali non può essere sorretta da formule stereotipate o meramente apparenti: il giudice deve indicare ragioni concrete e verificabili, desumibili dalla motivazione complessiva o esposte in modo espresso.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la deroga al principio di soccombenza è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e, in particolare, sulla base di gravi ed eccezionali ragioni o di altre ragioni analoghe effettive, non di una generica "peculiarità" della controversia.
- In sede di legittimità la pronuncia sulla compensazione delle spese è sindacabile quando la motivazione sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, perché il controllo della Cassazione serve a evitare l'uso arbitrario della discrezionalità giudiziale in materia di spese.
- Nel processo tributario la regolazione delle spese deve rispettare l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e non può fondarsi su giustificazioni prive di un effettivo collegamento con le condizioni legali di compensazione.
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