Cassazione Penale, Ordinanza n. 09661/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per ricettazione di un camper. L'unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto e non come ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza coincide con quanto già dedotto in appello ed è stata puntualmente disattesa con motivazione immune da vizi logici; la censura mira in sostanza a proporre una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata aveva evidenziato la mancanza di spiegazioni sulla lecita provenienza del camper e l'assenza di elementi probatori univoci per attribuire all'imputato il furto del veicolo.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui erronea applicazione viene dedotta dal ricorrente; la Corte osserva che la motivazione della sentenza di merito esclude la qualificazione invocata come furto e sostiene la ricettazione sulla base della mancata giustificazione della disponibilità del bene e dell'assenza di prova univoca del furto ad opera dell'imputato.
Applicato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare censure già prospettate in appello e disattese con motivazione esente da vizi logici, quando in realtà mira a ottenere una rivalutazione del merito.
- La qualificazione tra furto e ricettazione può essere confermata quando l'imputato non fornisca spiegazioni attendibili sulla provenienza del bene e non emergano elementi probatori univoci per attribuirgli direttamente la sottrazione del bene stesso.
- Il giudizio di legittimità non consente una lettura alternativa del compendio probatorio, se la censura non individua un vizio giuridico o logico della motivazione di merito.
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