Cassazione Civile, Ordinanza n. 26073/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la restituzione di un'autovettura Ferrari concessa in leasing a una società poi fallita. Prima del fallimento il contratto era stato risolto; il bene era stato successivamente sottratto dall'amministratore della società, poi restituito alla concedente dal pubblico ministero e quindi nuovamente sottratto alla disponibilità della concedente per effetto di un provvedimento di acquisizione del giudice delegato e del successivo sequestro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della concedente ritenendo che il bene non fosse compreso tra quelli in possesso della procedura, che non operasse la limitazione probatoria di cui all'art. 621 c.p.c. e che la concedente avesse provato il proprio diritto sul bene mediante la documentazione prodotta. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha sostenuto, in sintesi, che gravava sulla rivendicante l'onere di provare il proprio diritto; che la documentazione prodotta dalla rivendicante non era opponibile alla procedura per difetto di data certa; che l'intestazione al PRA e la stipulazione del leasing non bastavano a dimostrare la proprietà; che l'art. 621 c.p.c. doveva applicarsi comunque perché il bene era stato legittimamente acquisito dal curatore; che mancavano presunzioni idonee a fondare la prova della proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbito e comunque inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica devoluzione e di corretta censura processuale. Quanto agli altri motivi, li ha respinti osservando che il fallimento aveva ottenuto la consegna della vettura in base a un provvedimento di acquisizione del giudice delegato qualificato come abnorme e giuridicamente inesistente; pertanto la concedente, per ottenere il rilascio del bene, non era neppure tenuta a proporre la rivendica. In ogni caso, trattandosi di bene non inventariato e non inventariabile dal curatore, non si applicava l'art. 621 c.p.c.; spettava al fallimento provare il proprio diritto di ritenzione sul bene, mentre alla concedente bastava dimostrare di essere nel legittimo possesso e di avere diritto alla restituzione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della parte ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'onere di provare il diritto di ritenzione gravasse sulla procedura fallimentare.
invocato dal ricorrente per negare l'opponibilità alla procedura della documentazione prodotta dalla concedente per difetto di data certa; la censura è stata ritenuta assorbita e inammissibile.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva della proprietà.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di opponibilità alla procedura concorsuale.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di opponibilità alla procedura concorsuale.
richiamato dal ricorrente tra le norme della legge fallimentare invocate in tema di effetti della procedura.
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'acquisizione del bene da parte del curatore; la Corte ha escluso che ciò mutasse l'inapplicabilità dell'art. 621 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme della legge fallimentare invocate.
norma posta a fondamento della domanda di restituzione/revindicazione della concedente nei confronti del fallimento.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali concernenti l'opposizione di terzo all'esecuzione.
la Corte ha escluso la sua applicazione perché il bene non era inventariato né inventariabile dal curatore; pertanto non operavano le limitazioni probatorie ivi previste.
la Corte ha escluso la sua applicazione perché il bene non era inventariato né inventariabile dal curatore; pertanto non operavano le limitazioni probatorie ivi previste.
Massime di principio
- Quando un bene non è inventariato e non è inventariabile nella massa fallimentare, non opera la disciplina probatoria speciale dell'art. 621 c.p.c. e il giudizio sulla restituzione segue le regole ordinarie sul riparto dell'onere della prova.
- Se la procedura concorsuale ottiene la disponibilità del bene in forza di un provvedimento del giudice delegato affetto da abnormità o giuridica inesistenza, il titolare del bene non è necessariamente tenuto a proporre rivendica, potendo far valere direttamente l'invalidità radicale del provvedimento.
- Nel contenzioso sulla restituzione di un bene in leasing dopo la risoluzione del contratto e in presenza di una procedura fallimentare, il punto decisivo è stabilire chi debba provare il diritto di ritenzione o il diritto alla restituzione, in funzione della concreta situazione possessoria e dell'inclusione del bene nell'inventario fallimentare.
- La censura di violazione di legge o di prova documentale in cassazione richiede che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che il motivo sia articolato in modo coerente con il vizio processuale dedotto; altrimenti la doglianza è inammissibile.
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