Cassazione Penale, Sentenza n. 48547/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Perrone ha chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., co. 2 per la detenzione subita dal 16/05/2013 al 23/07/2013 in carcere e poi fino al 28/04/2014 agli arresti domiciliari per estorsione aggravata (art. 628 c.p., n. 3 bis). Il procedimento è poi terminato con sentenza della Cassazione (1/2/2022) che ha riquali ficato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dichiarato la prescrizione. Il ricorrente ha dedotto che sin dall'inizio erano assenti le condizioni per la misura cautelare (quindi ingiusta detenzione formale fondata sugli stessi elementi in possesso del giudice della cautela), che la derubricazione è avvenuta sulla base degli stessi elementi già in atti e che non sussisteva nesso causale tra sue condotte e l'adozione o il mantenimento della misura; ha contestato in particolare che il giudice di merito non abbia comparato le sue dichiarazioni rese in interrogatorio con le ragioni poste a base della misura e non abbia motivato il nesso causale tra le sue (presunte) condotte gravemente colpose o dolose e la custodia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (D'Ambrosio) secondo cui la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato può essere causa ostativa al riconoscimento della riparazione anche in caso di ingiustizia formale, salvo il "paletto" per cui se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata in base agli stessi precisi elementi che aveva il giudice della cautela, non si può ritenere la responsabilità causale dell'indagato. Nel caso concreto però la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal Perrone nell'interrogatorio del 18/05/2013 (in particolare l'affermazione di aver agito di propria iniziativa e la negazione della sottoscrizione da parte della persona offesa) fossero false o contrarie a quanto successivamente accertato; i tabulati telefonici e gli accertamenti processuali hanno dimostrato che Perrone agì su mandato del Mottola e che la vittima sottoscrisse un atto di remissione del debito sotto costrizione. Le false dichiarazioni hanno quindi contribuito a rafforzare il quadro indiziario agli occhi del giudice della cautela e a determinare la protrazione della detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, compresa la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il comma 2 prevede che la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare opera come causa ostativa al riconoscimento della riparazione.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Indicano le condizioni di applicabilità della misura custodiale; la loro assenza configura l'illegittimità del provvedimento restrittivo (fattore rilevante per l'ingiustizia formale).
art. 628 c.p. (estorsione), con riferimento alla circ. n. 3 bis
Norma sostanziale relativa all'estorsione, che costituiva la contestazione originaria alla base della misura cautelare; la riformulazione della qualificazione ha rilevanza ai fini della domanda risarcitoria ma non esclude in assoluto la rilevanza delle condotte dell'indagato.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Fattispecie meno grave in relazione alla quale la misura cautelare non sarebbe stata applicabile; la riquali ficazione del fatto in questo reato è stata accertata in sede di legittimità.
Sezioni Unite, sentenza D'Ambrosio
Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)
Principio che ammette l'esclusione della riparazione quando l'indagato ha dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave; pone il "paletto" secondo cui se l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità è accertata sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice della cautela, non è possibile attribuire efficacia causale alla condotta dell'indagato.
Giurisprudenza recente (es. Sez. 4, n. 28354/2022, Puglisi)
Sez. 4, n. 28354 del 22/5/2022
Conferma che la riquali ficazione non impedisce di valutare la rilevanza causale della condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato se tale condotta ha contribuito a determinare l'adozione della misura.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se è accertato che l'indagato ha concorso con dolo o colpa grave a determinare la misura cautelare, anche se successivamente il fatto viene riquali ficato in reato meno grave.
- Tuttavia, se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura è dimostrata sulla base degli stessi elementi che il giudice della cautela aveva a disposizione al momento della decisione, non è possibile ritenere la condotta dell'indagato come causa dell'ingiusta detenzione ("paletto" D'Ambrosio).
- Se la diversa qualificazione o l'insussistenza originaria emergono da elementi nuovi o differenti rispetto a quelli in possesso del giudice della cautela, il giudice della riparazione può valutare se le azioni dell'indagato (es. dichiarazioni mendaci) abbiano effettivamente contribuito a determinare o a protrarre la misura.
- Dichiarazioni false o reticenti rese dall'indagato in fase di interrogatorio che rafforzano il quadro indiziario possono essere ritenute causalmente rilevanti e ostative al riconoscimento della riparazione.
- Per il difensore: è fondamentale dimostrare che la riquali ficazione del fatto sia avvenuta senza nuovi elementi rispetto a quelli noti al giudice della cautela o, se ciò non è possibile, contestare la causalità tra le condotte del cliente e l'adozione/mantenimento della misura, chiedendo una motivazione puntuale del giudice che colleghi fatti e decisione cautelare.
- Il giudice della riparazione deve sempre motivare in modo specifico il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura, indicando se l'accertamento dell'insussistenza sia derivato da elementi nuovi o dagli stessi elementi originari.
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