Cassazione Penale, Sentenza n. 47114/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo al reato a carico di Bombi Tancredi, Bombi Riccardo e Bombi Ambra (artt. 113 e 590, comma 3, cod. pen.), per un infortunio sul lavoro del 2/11/2018 commesso in Norvegia. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11/05/2021, aveva declinato la competenza; il Tribunale di Pistoia ha invece ritenuto che il reato non fosse interamente commesso all'estero per presunte omissioni avvenute in Italia nella formazione della persona offesa e ha fatto riferimento alle norme suppletive di competenza (art. 10 comma 3 richiamante artt. 8 e 9 cod. proc. pen.), indicando quale criterio la sede dell'impresa o il domicilio comune degli imputati (art. 9, comma 1) e, in via residuale, l'ufficio che per primo iscrisse la notizia di reato (art. 9, comma 3).
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo e ha risolto indicando la competenza del Tribunale di Pistoia. Ha ritenuto che il reato sia da considerare commesso interamente in Norvegia trattandosi di infortunio sul lavoro di natura istantanea; perciò si applica l'art. 10, comma 1, cod. proc. pen. (luogo della residenza/dimora/domicilio dell'imputato). Poiché due dei tre imputati risiedono a Quarrata (provincia di Pistoia), la competenza territoriale è del Tribunale di Pistoia. Gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Pistoia; l'estratto della sentenza sarà comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e notificato alle parti ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il criterio per i reati commessi integralmente all'estero è quello del luogo della residenza/dimora/domicilio dell'imputato (comma 1); in caso di pluralità di imputati si assegna la competenza al giudice del maggior numero. Il comma 3 rinvia alle disposizioni degli artt. 8 e 9 quando non si applica il comma 1.
Regole suppletive di determinazione della competenza: comma 1 indica, fra l'altro, la sede dell'impresa datrice di lavoro come criterio alternativo; comma 3 prevede la regola residua dell'ufficio che per primo ha iscritto la notizia di reato.
Norma richiamata dal comma 3 dell'art. 10 ma ritenuta non applicabile nel caso di specie dal giudice rimettente.
Norma indicata nella contestazione penale (concorso di persone nel reato), citata quale riferimento agli imputati concorrenti.
Norma sostanziale contestata (lesioni o responsabilità colpose correlate all'infortunio sul lavoro); il fatto è stato qualificato come reato istantaneo.
Prevede l'obbligo di comunicazione dell'estratto della decisione ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e la notificazione alle parti private; norma applicata per gli adempimenti successivi.
Massime di principio
- Quando il fatto è istantaneo e si è consumato interamente all'estero, si applica l'art. 10, comma 1, cod. proc. pen.: competenza basata su residenza/dimora/domicilio dell'imputato; con più imputati prevale il criterio del maggior numero.
- Prima di sostenere che un reato commesso all'estero sia invece anche in parte commesso in Italia, verificare la natura del fatto (istantaneo vs continuato) e l'effettivo nesso temporale e materiale tra le omissioni in Italia e l'evento estero.
- Le norme suppletive degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. vanno considerate solo se il criterio principale dell'art. 10 non è applicabile; esse includono criteri quali la sede dell'impresa e l'ufficio che per primo ha iscritto la notizia di reato.
- In presenza di conflitto negativo tra giudici (entrambi negano la propria competenza attribuendola all'altro) il conflitto è ammissibile e la Corte regolatrice decide la competenza per evitare lo stallo procedurale.
- In fase pratica, accertare e documentare la residenza/dimora/domicilio degli imputati e l'esatto luogo e momento di consumazione del reato; queste informazioni sono determinanti per l'individuazione della competenza territoriale.
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